Contributo svizzero a Frontex – per il mantenimento all’interno di Schengen
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 Modalità di partecipazione della Svizzera a Frontex, oggi e domani
- Chapter 2 Frontex e Schengen/Dublino: indissociabilmente legati
- Chapter 3 Vantaggi dell’accordo di Schengen per la Svizzera
- Chapter 4 L’accordo di Dublino – risparmi annui per diversi milioni per la Svizzera
- Chapter 5 Conclusione: la partecipazione attiva della Svizzera a Frontex garantisce il mantenimento degli accordi di Schengen/Dublino
Frontex e Schengen/Dublino: indissociabilmente legati
Da un punto di vista giuridico, la situazione è chiara: se la Svizzera si pronunciasse contro lo sviluppo dell’acquis di Schengen e, pertanto, contro lo sviluppo previsto di Frontex, l’affiliazione a Schengen si concluderebbe nell’arco dei sei mesi, conformemente all’art. 7, cpv. 4 del suddetto accordo. Né l’UE, né la Svizzera hanno bisogno di disdire questo accordo. Soltanto il comitato misto può, dopo aver esaminato attentamente i mezzi per mantenere l’accordo, decidere altrimenti all’unanimità e questo, entro un termine di 90 giorni. L’accordo di Schengen cesserebbe di essere applicato tre mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.
Senza il recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Frontex), la Svizzera verrebbe anche esclusa dall’accordo di Schengen e Dublino.
Sul piano giuridico, l’accordo di Dublino è indissociabilmente legato all’accordo Schengen. Di conseguenza, la Svizzera sarebbe così automaticamente esclusa da questo accordo in soli sei mesi.
Gli altri Accordi bilaterali con l’UE non sono toccati dall’esclusione della Svizzera dagli accordi di Schengen e Dublino. Non esiste un legame giuridico e gli Accordi bilaterali I e II non sono più legati a Schengen/Dublino attraverso clausole «ghigliottina».
Nessun trattamento speciale per la Svizzera
Da un punto di vista politico, ci si può chiedere se l’UE sarebbe pronta, considerati gli stretti legami esistenti con la Svizzera, a rischiare una fine della cooperazione. Questi legami sono pertinenti solo nella misura in cui essi si riferiscono alla cooperazione di Schengen e Dublino. Come è stato rilevato, non esiste alcun legame giuridico tra Schengen/Dublino e gli altri Accordi (Accordi bilaterali I e II). Un legame con l’UE derivante da questi accordi non è dunque determinante per il mantenimento della Svizzera in Schengen/Dublino.
Frontex è uno dei principali strumenti dell’UE per migliorare la protezione delle frontiere esterne. L’UE si è fissata quale obiettivo di mettere in atto la riforma dell’agenzia il più rapidamente possibile. Per gli Stati dell’UE, il regolamento Frontex e i relativi impegni si applicano incondizionatamente e immediatamente. Se questi non si applicassero, la Commissione potrebbe avviare una procedura d’infrazione davanti alla Corte di giustizia (CGUE), con il rischio di vedersi imporre sanzioni pecuniarie in caso di ripetute infrazioni. Non è il caso della Svizzera come paese associato se non adotta il regolamento Frontex. Oltre alla fine automatica della cooperazione, l’UE non dispone di nessun altro mezzo di pressione per indurre la Svizzera a riprendere l’acquis di Schengen. Per questo la mancanza di ripresa sarebbe compresa dall’UE e dai suoi Stati membri né più né meno come un tentativo di "cherry-picking". Un’etichetta contro la quale la Svizzera si batte da tempo.
Per ragioni di politica interna, l’UE non può permettersi di trattare la Svizzera più favorevolmente degli Stati membri. In caso contrario, la coesione interna degli Stati membri e la loro volontà di rispettare i loro impegni verrebbero gravemente compromessi. L’UE non avrebbe dunque altra scelta se non quella di insistere, in seno al Comitato misto, affinché la Svizzera riprenda integralmente il regolamento Frontex