Swis­sness: nes­sun pre­av­vi­so fa­vo­re­vo­le per il com­pro­mes­so dell‘eco­no­mia

​La Com­mis­sio­ne degli af­fa­ri giu­ri­di­ci del Con­si­glio degli Stati rac­co­man­da al suo ple­num di se­gui­re la de­ci­sio­ne del Con­si­glio na­zio­na­le per quan­to con­cer­ne la legge sulla pro­te­zio­ne dei mar­chi (pro­get­to Swis­sness). Il com­pro­mes­so pre­sen­ta­to dal­l’e­co­no­mia sa­reb­be così messo da parte. Vi è da spe­ra­re che la Ca­me­ra dei can­to­ni non segua la pro­po­sta del Con­si­glio na­zio­na­le di far en­tra­re in vi­go­re con­tem­po­ra­nea­men­te la legge sulla pro­te­zio­ne dei mar­chi e quel­la sulla pro­te­zio­ne degli stem­mi pub­bli­ci.
​Se se­guis­se le rac­co­man­da­zio­ni della sua Com­mis­sio­ne degli af­fa­ri giu­ri­di­ci, il Con­si­glio degli Stati con­fer­me­reb­be la ver­sio­ne del Con­si­glio na­zio­na­le per i pro­dot­ti in­du­stria­li nella legge sulla pro­te­zio­ne dei mar­chi (pro­get­to Swis­sness). Il com­pro­mes­so pre­sen­ta­to dal­l’e­co­no­mia, che pre­ve­de la del 60% per gli oro­lo­gi e del 50% per gli altri pro­dot­ti, non è stato ac­col­to fa­vo­re­vol­men­te. La so­glia su­pe­rio­re pri­vi­le­gia­ta dalla com­mis­sio­ne ri­ve­ste un’im­por­tan­za de­ci­si­va per il set­to­re del­l’o­ro­lo­ge­ria; essa sarà per­tan­to im­po­sta agli altri set­to­ri. Il com­pro­mes­so avreb­be il van­tag­gio di tener conto dei bi­so­gni e degli in­te­res­si di tutti i set­to­ri. Per l’in­te­ra eco­no­mia, il raf­for­za­men­to della pro­te­zio­ne del mar­chio “Sviz­ze­ra” e l’e­sten­sio­ne delle pos­si­bi­li­tà d’a­zio­ne in caso di abusi – so­prat­tut­to al­l’e­ste­ro – co­sti­tui­sco­no gli ele­men­ti cru­cia­li di que­sto pro­get­to di re­vi­sio­ne.

Se­pa­ra­re l’en­tra­ta in vi­go­re delle due leggi ri­ve­ste gran­de im­por­tan­za per l’e­co­no­mia
Sa­reb­be molto im­por­tan­te per le im­pre­se che la legge ri­vi­sta sulla pro­te­zio­ne degli stem­mi possa en­tra­re in vi­go­re, in­di­pen­den­te­men­te da quel­la sulla pro­te­zio­ne dei mar­chi. In ef­fet­ti, fi­no­ra, il Con­si­glio na­zio­na­le aveva de­ci­so di unire que­sti due pro­get­ti. Per nu­me­ro­se im­pre­se, è es­sen­zia­le che la croce sviz­ze­ra possa es­se­re uti­liz­za­ta non solo nel set­to­re dei ser­vi­zi, bensì anche per i pro­dot­ti. La re­vi­sio­ne della legge sulla pro­te­zio­ne degli stem­mi rende così le­ga­le un uti­liz­zo tol­le­ra­to fi­no­ra, ben­ché vie­ta­to, della croce sviz­ze­ra sui pro­dot­ti fab­bri­ca­ti in Sviz­ze­ra. La nuova re­go­la­men­ta­zio­ne ter­reb­be conto della real­tà eco­no­mi­ca e del­l’e­le­va­ta at­trat­ti­vi­tà della croce sviz­ze­ra per la pub­bli­ci­tà. Vi è da spe­ra­re che la Com­mis­sio­ne degli af­fa­ri giu­ri­di­ci del Con­si­glio degli Stati ri­fiu­ti di as­so­cia­re l’en­tra­ta in vi­go­re della legge sulla pro­te­zio­ne dei mar­chi a quel­la sulla pro­te­zio­ne degli stem­mi.