„Swissness“: la praticabilità è la chiave

L’orientamento della regolamentazione “Swissness” è opportuno, ma s’impongono delle semplificazioni importanti se vogliamo raggiungere l’obiettivo e rafforzare realmente la piazza economica. Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi a carico delle imprese. Una regolamentazione troppo restrittiva o troppo complessa con esigenze perfezioniste rischierebbe di aggravare gli oneri dei produttori svizzeri e di deteriorare le condizioni quadro economiche.
​La legge sulla protezione dei marchi non si limita a fissare delle soglie (in percentuale) da raggiungere affinché le varie categorie di prodotti rispettino le esigenze in materia di “Swissness”; essa prevede anche delle norme di calcolo. In questo modo, il quadro legale è strettamente definito.

Utilizzare al meglio i margini di manovra
È altrettanto importante per l’economia che il margine di manovra a disposizione sia utilizzato fino in fondo durante la messa in atto. La libertà economica non dev’essere limitata da un’eccessiva regolamentazione. Per quanto concerne le ordinanze, occorre rinunciare a qualsiasi restrizione che vada al di là della legge. Nel contempo, occorre evitare inutili esigenze amministrative. Affinché la messa in atto sia accettabile per l’economia, sono i settori stessi – e non l’amministrazione – che devono determinare per quanto possibile le esigenze in materia di “Swissness”, secondo il principio dell’autoregolazione. Se il marchio “Svizzera” è un simbolo di qualità in numerosi paesi, lo dobbiamo agli sforzi profusi dalle imprese, e non alle regolamentazioni statali. Le imprese svizzere hanno costruito il loro marchio nel corso di decenni investendo nello sviluppo e nella produzione di prodotti di qualità, contribuendo così alla buona fama di “Swissness”. Queste imprese non devono essere “punite” da un eccesso di procedure burocratiche.

Soluzioni settoriali invece di ordinanze amministrative troppo puntigliose
In generale, la regolamentazione proposta pecca di eccesso di perfezionismo. Occorre tener meglio conto delle realtà imprenditoriali, vale a dire prendere in considerazione le varie realtà dei settori e la complessità dell’economia globalizzata. In particolare, le ordinanze non devono basarsi unicamente su dei processi di produzione semplici. Esse devono tener conto maggiormente dei bisogni delle imprese che fabbricano prodotti altamente trasformati o complessi o che dispongono di una grande varietà di prodotti. Saranno inoltre necessarie delle eccezioni se vogliamo difendere gli interessi delle varie imprese. Le ordinanze per settori sono un buon mezzo per superare queste difficoltà. Esse devono prevedere esplicitamente la possibilità che i settori optino per soluzioni specifiche, che possono anche divergere dall’ordinanza generale. Infine, un’applicazione pragmatica del diritto è decisiva: in presenza di un caso particolare, occorre tener conto delle circostanze. Una messa in atto formale nuocerebbe alle imprese.

Se per i settori industriali interessati è troppo complicato e pesante soddisfare le esigenze in materia di “Swissness”, le imprese rinunceranno ad utilizzare il marchio “Svizzera”. Questo sarebbe una perdita per tutti:  “Swissness” crea plusvalore solo se molte imprese ne fanno uso. Altrimenti, essa si trasformerebbe in una tigre di carta.

Consultazione relativa al diritto d’esecuzione Swissness