Accordi bilaterali III: proseguire sulla via svizzera
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 È stata raggiunta una tappa importante per i Bilaterali III
- Chapter 2 Perché discutere ora dei Bilaterali III?
- Chapter 3 Presentazione e valutazione del contenuto del nuovo pacchetto di accordi
- Chapter 4 Perché, complessivamente, i vantaggi dei Bilaterali III superano nettamente gli svantaggi?
Presentazione e valutazione del contenuto del nuovo pacchetto di accordi
Approccio a pacchetto dei Bilaterali III
- Per i motivi citati nel capitolo precedente, la Svizzera e l'UE hanno negoziato un terzo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali III) che, oltre ad aggiornare i cinque accordi esistenti, prevede anche la conclusione di due nuovi accordi sul mercato interno e varie forme di cooperazione.
- Ciò riguarda i settori dell'elettricità, della sicurezza alimentare, della ricerca, della istruzione e della sicurezza sanitaria. Il Consiglio federale ha inoltre ripreso il dialogo con l'UE sulla regolamentazione dei mercati finanziari.
- Tutti gli elementi del Pacchetto bilaterali III sono illustrati nella seguente grafica riassuntiva.

- Le questioni istituzionali (composizione delle controversie, recepimento dinamico del diritto e le relative eccezioni) non sono state disciplinate in un grande accordo quadro (approccio orizzontale), ma in ciascuno degli accordi sul mercato interno (ad eccezione dell'agricoltura), secondo un approccio verticale e settoriale.
- Il Pacchetto bilaterali III non crea nuovi legami tra gli accordi sul mercato interno (nessuna “super clausola ghigliottina”). Soltanto i Bilaterali I rimarrebbero collegati come prima.
economiesuisse saluta con favore la conclusione di nuovi accordi sul mercato interno nei settori dell'elettricità e della sicurezza alimentare, nonché la cooperazione nei settori della ricerca, dell’istruzione e della sicurezza sanitaria. L'aggiornamento degli accordi sul mercato interno esistenti, in particolare l'accordo sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA), è di grande importanza per le imprese svizzere.
Nuovo accordo sull'elettricità
- Con lo sviluppo del mercato dell'elettricità dell'UE, le differenze normative tra la Svizzera e i suoi vicini si fanno sempre più marcate (vedi blog Avenir Suisse).
- Grazie all'accordo sull'elettricità, in futuro gli operatori svizzeri potranno partecipare al mercato interno europeo dell'elettricità, alle piattaforme commerciali dell'UE, nonché alle agenzie e agli organismi europei su un piano di parità e senza ostacoli.
- Questo riduce significativamente il rischio di penuria e la necessità di importare elettricità, soprattutto in inverno. Questo rischio è aumentato a causa delle nuove normative dell'UE, che prevedono che a partire dalla fine del 2025 il 70% delle capacità di rete debba essere riservato al commercio di elettricità nel mercato interno (si veda lo studio dell'UFE).
- Con un accordo sull'elettricità, viene esplicitamente definito che i paesi limitrofi non potranno limitare le capacità transfrontaliere verso la Svizzera, anche in caso di crisi energetica.
- L'accordo contiene una clausola secondo la quale la Svizzera e l'UE esamineranno un ulteriore approfondimento della cooperazione nel settore energetico, in particolare per l'idrogeno e i gas rinnovabili.

economiesuisse accoglie con favore la conclusione di un accordo sull'elettricità con l'UE e lo considera un elemento importante per migliorare la stabilità della rete, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e creare nuove opportunità commerciali, ad esempio nel settore dell'energia idroelettrica. Secondo uno studio dell'ETH commissionato da economiesuisse, grazie all'accordo sull'elettricità la Svizzera risparmierebbe circa 50 miliardi di franchi di costi di sistema entro il 2050. Si tratta di 2 miliardi di franchi all'anno. Ulteriori informazioni sui vantaggi dell'accordo sull'elettricità sono disponibili nel nostro blog del novembre 2024.
Con l'accordo sull'elettricità la Svizzera introduce un modello di scelta
Oggi (a differenza di un contratto di telefonia mobile o di un'assicurazione malattia) siamo vincolati ad un fornitore di energia elettrica e non abbiamo alcuna libertà di scelta. Con la conclusione di un accordo sull'elettricità, in Svizzera verrebbe introdotto un nuovo modello di scelta. Ciò consentirebbe alle economie domestiche e alle imprese con consumi al di sotto di una certa soglia di scegliere se rimanere nel sistema di fornitura di base (in cui acquistano l'elettricità dal gestore della rete locale a prezzi predefiniti, come in precedenza) oppure se acquistare l'elettricità sul mercato libero. Inoltre, sarebbe anche possibile tornare alla fornitura di base con prezzi regolamentati (tenendo conto delle scadenze e delle eventuali tasse dovute in caso di cambiamento nel corso dell’anno).
Numerose eccezioni tutelano gli interessi della Svizzera nel settore dell'elettricità
- I fornitori di energia elettrica e i gestori delle reti di distribuzione svizzeri possono restare in mani pubbliche e rimanere integrati nell’amministrazione pubblica.
- In futuro sarà inoltre possibile costruire le centrali di riserva necessarie, in modo da prevenire eventuali penurie di energia.
- Le più importanti misure di promozione svizzere per le energie rinnovabili sono state garantite durante i negoziati.
- L'accordo sull'elettricità non contiene disposizioni sul canone per i diritti d’acqua o sulle modalità di rilascio delle concessioni per le centrali idroelettriche. L'accordo stabilisce che la Svizzera può decidere autonomamente le condizioni di utilizzo della forza idrica e che quest'ultima può essere di proprietà pubblica.
- L'accordo sull'elettricità non si applica al consumo di elettricità ed energia (riscaldamento, misure di efficienza negli edifici, ecc.).
- Ulteriori eccezioni sono illustrate nella scheda informativa della Confederazione.
Nuovo accordo sul mercato interno in materia di sicurezza alimentare Aggiornamento dell'Accordo agricolo (tramite protocollo aggiuntivo)
- Il nuovo accordo sul mercato interno in materia di sicurezza alimentare migliora l'accesso al mercato eliminando completamente le barriere tecniche al commercio e rafforza la protezione dei consumatori in Svizzera.
- Gli standard applicabili in Svizzera, ad esempio in materia di benessere degli animali o di organismi geneticamente modificati (OGM), sono stati tutelati con l'aiuto di eccezioni. L'obbligo di indicare il paese di origine dei prodotti alimentari venduti in Svizzera rimarrà in vigore.
- La Svizzera potrà continuare ad organizzare autonomamente la sua politica agricola (ad esempio, protezione doganale o pagamenti diretti).
- L'accordo non riguarda la politica climatica, ambientale, del paesaggio o alimentare, né la tassazione dei prodotti agricoli.
economiesuisse saluta con favore la conclusione del nuovo accordo sul mercato interno in materia di sicurezza alimentare. Grazie all'adesione della Svizzera all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e al Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF), in futuro la popolazione svizzera potrà essere protetta ancora meglio e più rapidamente da frodi e alimenti pericolosi.
Numerose concessioni per la Svizzera in materia di agricoltura
- La nuova area di sicurezza alimentare comune comprende gli ambiti già coperti dall’Accordo agricolo, vale a dire il settore fitosanitario, l’alimentazione degli animali e le sementi, nonché il commercio di animali e di prodotti animali, incluse le derrate alimentari di origine animale (spazio veterinario comune). Ora comprende anche il commercio di derrate alimentari di origine non animale e l'omologazione dei prodotti fitosanitari.
- Gli allegati dell'accordo, che non fanno parte dell'area di sicurezza alimentare comune, continueranno ad applicarsi come fatto finora e non sottostanno al recepimento dinamico del diritto.
- In caso di controversie in relazione a questi allegati, è previsto un tribunale arbitrale paritario, ma senza il coinvolgimento della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
- Inoltre, eventuali misure compensative in questi allegati sono possibili soltanto in caso di violazione dell'Accordo agricolo (compresa la sicurezza alimentare), ma non in caso di violazione di un altro accordo sul mercato interno.
Cooperazione nel settore della ricerca: partecipazione della Svizzera a «Horizon Europe»
- I Bilaterali III garantiscono la piena associazione a lungo termine della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE «Horizon Europe». Con un budget complessivo di 95,5 miliardi di euro, si tratta del più grande programma di promozione della ricerca al mondo.
- Fino a poco tempo fa, per i ricercatori basati in Svizzera non era più possibile dirigere progetti nell’ambito di questo programma. Inoltre, i ricercatori svizzeri non potevano temporaneamente più richiedere finanziamenti al Consiglio europeo della ricerca (ERC). Di conseguenza, non disponevano più di uno strumento di promozione cruciale.
L'accordo di principio consente alla Svizzera di partecipare a tutti i programmi dell'UE
In vista della piena associazione a “Horizon Europe” è stato negoziato un accordo di principio («specific agreement») con l'UE, che stabilisce le condizioni quadro per la partecipazione attuale e futura della Svizzera a tutti i programmi europei (ricerca, innovazione, istruzione, gioventù, sport e cultura). La Svizzera sarà comunque sempre in grado di decidere, caso per caso, se partecipare o meno a uno specifico programma dell'UE. Tuttavia, l'accordo di principio faciliterà e accelererà notevolmente i futuri negoziati sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE.
Horizon Europe: comeback temporaneo della Svizzera
Dal 1° gennaio 2025, gli attori della ricerca e dell'innovazione in Svizzera possono nuovamente partecipare senza restrizioni a quasi tutti i bandi di Horizon Europe e di Euratom per l’anno corrente. Tuttavia, la piena associazione a Horizon Europe sarà garantita a lungo termine solo se la popolazione svizzera approverà i Bilaterali III (si veda anche il blog di gennaio 2025).
economiesuisse saluta con favore il fatto che gli attori della ricerca svizzera possano nuovamente partecipare temporaneamente a Horizon Europe. Il nostro polo di ricerca è di estrema importanza per la capacità innovativa dell'economia svizzera e ha sofferto per la temporanea dissociazione a Horizon Europa (si veda l'articolo sul sondaggio 2022 della SEFRI). Nell’ambito della ricerca, le collaborazioni con altri paesi non sostituiscono in alcun modo la piena associazione a Horizon Europe. In quanto uno dei principali poli di ricerca al mondo, è assolutamente necessario che la Svizzera possa tornare a giocare nella “Champions League” della ricerca.
Cooperazione nel settore dell’istruzione: partecipazione della Svizzera a «Erasmus+»
- Grazie ai Bilaterali III, la Svizzera può nuovamente partecipare al programma formativo dell'UE «Erasmus+», che mira a promuovere l’istruzione, la gioventù e lo sport in Europa.
- Per il programma è stato stanziato un budget di 26,2 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al programma precedente.
- Dopo aver fatto il punto della situazione in novembre 2024, il Consiglio federale ha annunciato di ambire ad un’associazione al programma entro il 2027.
economiesuisse ritiene quindi che la piena associazione della Svizzera a “Erasmus+” sia ragionevole, a condizione che sia finanziariamente sostenibile e che il rapporto costi-benefici sia positivo. La Svizzera dipende da un sistema formativo eccellente per condurre una ricerca di alto livello e promuovere l'innovazione. La promozione della mobilità internazionale costituisce quindi un elemento importante.
Nuovo accordo di cooperazione nell'ambito della sanità
Il nuovo accordo di cooperazione copre i seguenti ambiti:
- La cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
- La partecipazione al sistema di allarme rapido e di reazione dell'UE (SARR) • L’inclusione della Svizzera nel nuovo sistema UE per la gestione delle minacce sanitarie transfrontaliere
- La partecipazione parziale al programma pluriennale per la salute dell'UE EU4Health (soltanto nell'ambito della “preparazione alle crisi”).
La cooperazione può essere estesa ad altri ambiti della sanità se entrambe le parti ne esprimono esplicitamente il desiderio. Il tabacco, i medicinali e la mobilità transfrontaliera dei pazienti non rientrano nel nuovo accordo di cooperazione.
economiesuisse saluta con favore la conclusione dell'accordo di cooperazione per la sicurezza sanitaria. Il nuovo accordo migliorerà la protezione della popolazione svizzera dai rischi per la salute.
Misure di accompagnamento (FlaM) e protezione dei salari
- Le cosiddette misure di accompagnamento (FlaM) sono state introdotte nel 2004 per proteggere i lavoratori contro il deterioramento delle condizioni salariali e lavorative svizzere.
- Con l'aggiornamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'UE ha riconosciuto ufficialmente per la prima volta la necessità di una protezione dei salari in Svizzera e delle necessarie misure di accompagnamento.
- Il sistema di controllo duale esistente, che comprende il monitoraggio e i poteri sanzionatori delle commissioni paritetiche (sindacati e datori di lavoro) e dei Cantoni, viene quindi accettato dall'UE.
Inoltre, l'UE ha concesso alla Svizzera, tra le altre cose, le seguenti eccezioni alla legge sui lavoratori distaccati:
- Una clausola di non regressione (se l'UE dovesse ridurre la protezione dei salari nella legge sui lavoratori distaccati, la Svizzera non sarebbe tenuta a riprendere queste regole in modo dinamico),
- Un termine di notifica (per le imprese straniere che desiderano fornire servizi in Svizzera) di quattro giorni lavorativi, basato su un'analisi dei rischi oggettiva e specifica per il settore,
- Un obbligo di cauzione per le imprese che non hanno rispettato i loro obblighi finanziari in passato, e
- Un obbligo di presentare i documenti per i prestatori indipendenti di servizi come misura per contrastare il lavoro autonomo fittizio.
Pertanto, i seguenti punti sono importanti:
- La densità dei controlli continuerà a essere definita autonomamente dalla Svizzera.
- Il mancato pagamento della cauzione può comportare una sanzione, compreso il divieto di fornire servizi.
- L'attuale obbligo di notifica sarà esteso ai lavoratori indipendenti.
- Durante i negoziati, la Svizzera ha potuto garantire il suo ruolo di osservatrice presso l'Autorità europea del lavoro (ELA).
economiesuisse sostiene la lotta contro il dumping salariale. La clausola di non regressione soddisfa una delle principali richieste dei sindacati. L'attuale livello di protezione dei salari sarà mantenuto anche in futuro.
La flessibilità del mercato del lavoro non deve essere indebolita
economiesuisse è favorevole a misure complementari a livello nazionale per garantire l'attuale livello di protezione dei salari. Tuttavia, una semplificazione del conferimento del carattere obbligatorio generale dei contratti collettivi di lavoro (CCL), un inasprimento della protezione contro il licenziamento, l'introduzione a livello nazionale di salari minimi o altre esigenze estranee che vanno oltre il mantenimento dell'attuale livello di protezione, sono chiaramente respinte. La flessibilità del mercato del lavoro è un importante fattore di successo per la Svizzera e non deve essere indebolito.
I lavoratori distaccati rappresentano solo lo 0,2% dell'occupazione totale
L'importanza economica delle misure di accompagnamento deve essere valutata correttamente. Secondo i calcoli di Avenir Suisse del 2022, i lavoratori distaccati in Svizzera rappresentano un volume di lavoro pari ad appena lo 0,2% dell'occupazione totale. Dunque, in futuro, la ripresa del diritto europeo sui lavoratori distaccati e le misure di accompagnamento non dovrebbero avere ripercussioni sistematicamente negative sul livello dei salari in Svizzera.
Recepimento dinamico del diritto
- La Svizzera potrà decidere in modo indipendente in merito a ogni recepimento del diritto del mercato interno dell'UE nell'ambito degli accordi sul mercato interno.
- La Svizzera dispone di due anni di tempo per il recepimento dinamico del diritto. I processi decisionali della democrazia diretta svizzera saranno pienamente rispettati. In caso di referendum legislativo, alla Svizzera viene garantito un ulteriore anno per l'attuazione.
- È previsto che in futuro la Svizzera sarà sistematicamente consultata, proprio come gli Stati membri dell'UE, sullo sviluppo della legislazione che la riguarda e che potrà esprimere attivamente le sue preoccupazioni nell'ambito del processo di «decision shaping».
- In novembre 2024, il Consiglio federale ha annunciato, nell'ambito del suo punto della situazione, che la Svizzera dovrà recepire solo 150 atti giuridici dell'UE di natura legislativa nell’ambito del Pacchetto bilaterali III.
Un mercato unico funziona solo se si applicano le stesse regole a tutti i partecipanti. Le lavatrici, ad esempio, devono rispettare gli stessi standard di sicurezza in tutto il mercato interno. Una volta approvate, potranno essere vendute e utilizzate ovunque nel mercato interno europeo. Anche la Svizzera ne trae vantaggio. Il recepimento dinamico del diritto, insieme all'introduzione del meccanismo di composizione delle controversie, crea condizioni quadro affidabili e quindi una maggiore certezza del diritto per le imprese svizzere.
Il recepimento dinamico del diritto si applicherà solo a sei accordi su 140
L'applicabilità del recepimento dinamico del diritto nell’ambito dei Bilaterali III è fortemente limitata. Infatti, non vale in maniera generale, ma è limitata ai quattro accordi esistenti (esclusa l'agricoltura) e ai due nuovi accordi sul mercato interno. Inoltre, la Svizzera ha potuto negoziare numerose eccezioni con l'UE, che derogano al recepimento dinamico del diritto (una panoramica di tutte le eccezioni è riportata in allegato).
Recepimento dinamico del diritto solamente con un chiaro riferimento agli accordi sul mercato interno
Poiché la Svizzera partecipa al mercato interno europeo su base settoriale, il recepimento dinamico del diritto non riguarda le nuove norme dell’UE nel loro insieme. Il criterio determinante è se rientra nel campo di applicazione di un accordo concreto sul mercato interno tra la Svizzera e l'UE. Contrariamente a quanto sostengono gli oppositori dei Bilaterali III, numerose normative dell'UE non devono quindi essere adottate. Tra di esse figurano, ad esempio, la Direttiva sui doveri di diligenza in materia di sostenibilità aziendale (CSDDD), la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD), il Regolamento sulla deforestazione (EUDR), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) o la Normativa sui servizi digitali (DSA). Il motivo è semplice: non esistono Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE in questi ambiti.
Il recepimento dinamico del diritto non è una minaccia per la democrazia diretta
L'obbligo di recepimento dinamico del diritto figura già nell'Accordo sul trasporto aereo (Bilaterali I) e in quelli di Schengen/Dublino (Bilaterali II) e non ha creato alcun problema dalla loro entrata in vigore, rispettivamente nel 2002 e nel 2008. Ad esempio, nel maggio 2019 l'elettorato svizzero si è espresso tramite referendum sull'attuazione nel diritto svizzero della direttiva dell’UE sulle armi.
Composizione delle controversie
L'approccio «a pacchetto» prevede un meccanismo di composizione delle controversie che verrà applicato in caso di disaccordo tra la Svizzera e l'UE riguardo all’implementazione di un accordo sul mercato interno. Questo meccanismo è illustrato in dettaglio nel seguente grafico:

- Il tribunale arbitrale responsabile per la risoluzione delle controversie è composto su base paritetica, ad esempio con un giudice nominato dalla Svizzera e uno dall'UE, nonché una presidenza indipendente.
- Ciò corrisponde ai principi generali del diritto internazionale: la Svizzera ha concluso tali procedure arbitrali paritetiche in molti dei suoi accordi.
- In caso di una controversia, la Svizzera e l'UE cercano innanzitutto di trovare una soluzione politica nell'ambito del Comitato misto (CC), prima di ricorrere al tribunale arbitrale paritario.
- Il tribunale arbitrale paritario consulterà la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) solo se è in discussione l’interpretazione del diritto dell’UE e solo se l’interpretazione è necessaria e rilevante per la risoluzione della controversia.
Il meccanismo di composizione delle controversie migliora la posizione della Svizzera, fornendole uno strumento per far valere efficacemente i suoi interessi nei confronti dell'UE per vie legali. Fino a poco tempo fa, ad esempio, la Commissione europea si rifiutava di aggiornare l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (MRA) senza che la Svizzera potesse difendersi dinanzi a un tribunale arbitrale paritario. Grazie al chiarimento delle questioni istituzionali, in futuro ciò non sarà più possibile. In tali casi, la Svizzera potrà ricorrere al tribunale arbitrale paritario e, in seguito a una decisione positiva, adottare misure di compensazione proporzionate nei confronti dell’UE.
La Svizzera rimarrà indipendente anche in futuro
Anche in futuro la Svizzera non dovrà sottostare a «giudici stranieri». Si distinguono tre tipi di casi legali:
- In caso di una controversia legale in Svizzera, è un tribunale svizzero ad essere competente.
- In caso di una controversia legale in un paese dell'UE, ad esempio la Germania, è un tribunale tedesco ad essere competente e, eventualmente, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
- Se sorgono delle divergenze tra la Commissione europea e il Consiglio federale sull'interpretazione delle regole, ad esempio nell’ambito dei trasporti terrestri o della libera circolazione delle persone, è un tribunale arbitrale paritario ad essere competente.
In futuro, sarà il tribunale arbitrale paritario a decidere quale diritto si applicherà in caso di controversia: il diritto svizzero, il diritto contrattuale o il diritto del mercato interno dell'UE. Se la Svizzera ha recepito il diritto del mercato interno dell'UE con un accordo, ad esempio nel settore delle tecnologie medicali, la CGUE deciderà esclusivamente sull’interpretazione del diritto del mercato interno dell'UE. Se la Svizzera e l'UE hanno concordato regole speciali, ad esempio nell’ambito della protezione dei salari, si applicheranno quelle regole.
Le misure di compensazione devono in ogni caso essere proporzionate
Se il tribunale arbitrale paritario accerta una violazione, possono essere adottate delle misure di compensazione proporzionate nell'accordo in questione o in un altro accordo sul mercato interno. Queste misure servono a ripristinare l'equilibrio tra le parti contraenti. Le misure di compensazione possono arrivare fino alla sospensione degli accordi, ma è esclusa la loro resiliazione. Tuttavia, è improbabile che la sospensione di interi accordi da parte dell'UE sarebbe considerata proporzionata, se la Svizzera non volesse recepire alcuni sviluppi giuridici. La proporzionalità delle misure di compensazione viene esaminata dal tribunale arbitrale paritario.
Aiuti di Stato e regole sulla concorrenza
- La ripresa delle regole dell’UE sugli aiuti di Stato è limitata agli accordi sul mercato interno esistenti sul trasporto aereo e sui trasporti terrestri, nonché al nuovo accordo sul mercato interno sull’elettricità.
- In questo modo si creeranno condizioni di parità per gli attori svizzeri e dell’UE nel mercato interno e si eviteranno distorsioni della concorrenza dovute ad interventi statali (“level playing field”).
- Tutti gli altri Accordi bilaterali sono esenti dall’adozione della normativa UE sugli aiuti di Stato. Il sostegno alle regioni economicamente svantaggiate o la realizzazione di importanti progetti di interesse nazionale in Svizzera continueranno a essere possibili.
economiesuisse saluta con favore il fatto che in futuro il diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato si applicherà solamente ai tre accordi sul mercato interno menzionati. È altresì importante che la Svizzera possa monitorare autonomamente gli aiuti di Stato (il cosiddetto «approccio a due pilastri»). Dal punto di vista dell’economia, è generalmente auspicabile una maggiore trasparenza dei sussidi e degli aiuti in Svizzera.
L'indipendenza del monitoraggio degli aiuti di Stato rimane garantita
Il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato sarà garantito da un’autorità di vigilanza autonoma e indipendente, con procedure equivalenti. Nel caso dell'UE, si tratta della Commissione europea. In Svizzera, sarà la Commissione della concorrenza COMCO ad assumersi questo compito. Essa può decidere il rimborso di aiuti di Stato concessi a delle imprese in violazione delle norme pertinenti o autorizzare gli aiuti previsti.
Aggiornamento dell’Accordo sui trasporti terrestri
- Nell'ambito dell'attuale Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera aprirà il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri ai concorrenti europei (come inizialmente previsto dall'accordo).
- I fornitori esteri devono tuttavia tenere conto dell'orario cadenzato svizzero, rispettare l'integrazione tariffaria con gli abbonamenti metà-prezzo e AG e rispettare le condizioni di lavoro svizzere sulle tratte svizzere.
- Il servizio pubblico in Svizzera non è interessato. Una liberalizzazione del trasporto nazionale non è in discussione. Il trasporto pubblico nazionale è esentato dalle regole dell'UE sugli aiuti di Stato.
- Nel corso delle trattative sono stati garantiti l'attuale modello di cooperazione (fornitore europeo + FFS) e la competenza della Svizzera per l'assegnazione delle tracce sul proprio territorio.
- La cooperazione con l'Agenzia ferroviaria dell'UE (ERA) sarà intensificata, senza che l'ERA diventi responsabile del trasporto ferroviario in Svizzera.
economiesuisse saluta con favore l'apertura controllata del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. I viaggiatori svizzeri possono contare su un ampliamento dei collegamenti ferroviari internazionali, ciò che promuove una mobilità rispettosa del clima. Per maggiori informazioni sui vantaggi di un trasporto ferroviario internazionale di passeggeri aperto, consultate il nostro blog di gennaio 2025.
Importanti eccezioni sono garantite per il traffico stradale transfrontaliero
- In Svizzera il peso massimo autorizzato per i veicoli pesanti continuerà a essere di 40 tonnellate.
- Nel trasporto stradale commerciale, i veicoli immatricolati all’estero potranno continuare a offrire solo trasporti internazionali di passeggeri e merci, e non trasporti in partenza e con destinazione in Svizzera (divieto di cabotaggio).
- Sarà mantenuto il divieto per i veicoli pesanti di circolare la notte e di domenica.
- Gli obiettivi dell'Iniziativa delle Alpi sono sostenuti (nessun ampliamento della capacità stradale attraverso le Alpi).
- L'UE accetta la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) con tariffe massime definite.
Aggiornamento dell'Accordo sul trasporto aereo
- Grazie allo scambio dei diritti di cabotaggio (8a e 9a libertà), le compagnie aeree svizzere hanno il diritto di offrire voli interni negli Stati membri dell'UE. In cambio, in futuro le compagnie aeree dell'UE potranno offrire voli interni in Svizzera.
- Gli attori svizzeri hanno ora l'opportunità di partecipare al programma di ricerca SESAR 3. Il programma di ricerca mira a modernizzare i servizi di controllo del traffico aereo europei e a promuovere e integrare nel mercato nuove tecnologie all’avanguardia.
economiesuisse saluta con favore l'aggiornamento dell'Accordo sul trasporto aereo. La Svizzera ha bisogno di compagnie aeree competitive che garantiscano collegamenti con l'Europa e il resto del mondo.
Aggiornamento dell’Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA)
- I Bilaterali III garantiscono l'aggiornamento regolare dell'MRA, mantenendone tuttavia inalterato il principio di base. Le eccezioni previste dall'MRA nel settore degli imballaggi preconfezionati restano valide.
- La Svizzera potrà partecipare alla sorveglianza del mercato dell’UE, vale a dire alle misure volte a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti.
- La Svizzera e l’UE collaboreranno strettamente fino all’entrata in vigore dei Bilaterali III per garantire il corretto funzionamento dell’MRA.
economiesuisse saluta con favore l’aggiornamento previsto dell'MRA. Per l'industria svizzera è estremamente importante che durante il periodo transitorio possano essere apportati adeguamenti tecnici in determinati settori, per ripristinare la parità di trattamento delle imprese svizzere nel mercato interno europeo. Ciò porrà finalmente fine all'attuale erosione della via bilaterale nell'ambito dell’MRA.
Direttiva sulla cittadinanza dell'UE
- Dal 2004, la direttiva sulla cittadinanza dell’UE disciplina la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'UE. La direttiva riunisce la maggior parte delle normative in vigore nel settore della libera circolazione delle persone.
- Nel corso dei negoziati il Consiglio federale è riuscito a ridurre al minimo i rischi per il sistema di aiuto sociale svizzero. La direttiva UE verrà recepita secondo una versione su misura per la Svizzera e collegata ad un dispositivo di protezione efficace che comprende eccezioni e garanzie.
economiesuisse saluta con favore il fatto che, nell’ambito della libera circolazione delle persone, siano adottate solo le disposizione della direttiva sulla cittadinanza dell’UE relative all'immigrazione orientata al mercato del lavoro. In questo modo si impedirà il “turismo degli aiuti sociali in Svizzera” e si potrà continuare a prevenire efficacemente gli abusi.
Non vi è alcun rischio di immigrazione nei sistemi di aiuto sociale svizzeri
Per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE e il loro diritto alle prestazioni sociali per i primi cinque anni, la situazione giuridica nell'UE e in Svizzera è già paragonabile: in entrambi i casi, tali diritti sono vincolati all’esistenza di un contratto di lavoro. Inoltre, l'UE concede alla Svizzera diverse eccezioni che la proteggono da future modifiche del diritto dell'UE:
- Il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva sulla cittadinanza dell’UE, concesso ai cittadini dell'UE dopo un soggiorno di cinque anni, spetta in Svizzera solo a chi svolge un’attività lucrativa.
- Continuano ad applicarsi gli altri criteri di integrazione per la concessione di un permesso di soggiorno (come la conoscenza di una lingua nazionale, il rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale, ecc.).
- La Svizzera può interrompere il soggiorno delle persone senza attività lucrativa se queste non si adoperano per la loro integrazione professionale e non collaborano con gli Uffici regionali di collocamento (URC) per trovare un impiego.
I criminali con cittadinanza dell’UE possono continuare a essere espulsi
Alla Svizzera è stata concessa un'eccezione, che esclude la protezione rafforzata contro l'espulsione dei cittadini dell'UE che hanno commesso reati, prevista dalla direttiva sulla cittadinanza dell’UE. Ciò significa che la Svizzera potrà continuare ad attenersi alla sua attuale prassi in materia di espulsione. Tuttavia, nel 2023, quasi il 70% di tutte le persone espulse erano cittadini di paesi al di fuori dell'UE e dell’AELS.
I cittadini dei paesi confinanti hanno già un diritto di soggiorno permanente
Ai sensi della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e degli Accordi bilaterali, i cittadini di 15 Stati membri dell'UE e dell'AELS hanno già diritto a un permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. Con l'adozione di parti della direttiva sulla cittadinanza dell’UE, questa possibilità verrà ora estesa ai cittadini di tutti gli altri Stati membri dell'UE. Ma le conseguenze di questo ampliamento saranno probabilmente limitate, poiché i cittadini dei paesi limitrofi con le quote di immigrazione più elevate (Germania, Francia, Italia e Austria) hanno già un diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni.
Stabilizzazione del contributo di coesione svizzero
- Il Pacchetto bilaterali III prevede un contributo regolare della Svizzera alla coesione in Europa. Si tratta di aiuti finanziari forniti autonomamente dalla Svizzera ad alcuni paesi dell'UE.
- Dal 2007 la Svizzera partecipa a progetti selezionati volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE, ad esempio nel campo della formazione professionale. Recentemente, circa il 15% di questi fondi è stato destinato a misure volte a una migliore gestione dei flussi migratori.
- Per il periodo transitorio dal 2025 al 2029, l’impegno finanziario della Svizzera rimarrà al livello attuale di 130 milioni di franchi all’anno.
- Per il periodo dal 2030 al 2036, il Consiglio federale e l'UE hanno concordato un contributo di coesione svizzero annuo pari a 350 milioni di franchi.
- I fondi non confluiscono nel bilancio dell'UE. Il loro utilizzo viene definito direttamente con i paesi partner. La Svizzera può contribuire con le proprie priorità tematiche, coinvolgere partner svizzeri nei progetti e, in collaborazione con i paesi partner, garantire che i fondi vengano impiegati localmente in modo mirato.
economiesuisse accetta l'istituzione di un meccanismo giuridicamente vincolante per un contributo di coesione regolare della Svizzera a favore di alcuni Stati membri dell'UE. Si tratta del prezzo da pagare per una partecipazione garantita al mercato unico europeo (a titolo di confronto, secondo i calcoli di economiesuisse, nel 2019 le ricadute economiche degli accordi sul mercato interno ammonta, a seconda delle ipotesi, a circa 20-30 miliardi di franchi all'anno). Rispetto alla Norvegia, paese non appartenente all'UE ma membro dello SEE, che presto verserà un contributo di coesione di 450 milioni di franchi all'anno per la piena partecipazione al mercato interno europeo, il livello di contributo della Svizzera è equo. È anche nell’interesse della Svizzera ridurre le disparità economiche nel mercato interno europeo, affinché gli Stati partecipanti diventino mercati target interessanti con un potere d’acquisto più elevato.
Clausola di salvaguardia svizzera nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
- La delegazione negoziale svizzera è riuscita a raggiungere un accordo con l’UE sulla concretizzazione della clausola di salvaguardia nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 14, cpv. 2). Questa clausola di salvaguardia di nuova concezione può essere attivata in caso di gravi problemi economici o sociali.
- La clausola di salvaguardia di nuova concezione può essere attivata autonomamente dalla Svizzera, che definirà le condizioni per l'attivazione della clausola di salvaguardia ed eventuali misure di protezione nell'ambito della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
- L’attuazione a livello di politica interna della clausola di salvaguardia, nell’ambito della LStrl, non è stata ancora definita e avrà un impatto significativo sulla sua portata.
Il funzionamento della clausola di salvaguardia è illustrato nel seguente grafico, basato sulla scheda informativa della Confederazione:

economiesuisse saluta con favore la concretizzazione della clausola di salvaguardia nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Si tratta di un segnale importante che indica che il Consiglio federale prende sul serio le preoccupazioni della popolazione in materia di immigrazione.
Non discriminazione reciproca degli studenti
- La Svizzera e l'UE hanno concordato che gli studenti dell'UE non potranno essere discriminati in Svizzera, ad esempio attraverso tasse di iscrizione più alte o contingenti.
- In cambio, anche gli studenti svizzeri beneficiano della non discriminazione in termini di tasse di iscrizione se studiano in università dell'UE.
- La Svizzera può continuare a stabilire autonomamente i requisiti per l'ammissione nelle scuole universitarie svizzere (ad esempio, la media minima dei voti) e richiedere un certo livello linguistico come criterio di ammissione.
- L'accesso senza esami per gli studenti svizzeri con maturità rimane invariato. Gli studenti dell'UE continueranno a non beneficiare del diritto a borse di studio.