Diritto di prescrizione: il Consiglio nazionale garantisce la libertà contrattuale delle imprese
Il Consiglio nazionale intende prolungare i termini di prescrizione per i contratti di compravendita e i contratti d’appalto, ma unicamente quelli stipulati con i consumatori. In questo modo, esso preserva la libertà contrattuale e non deteriora la competitività dell’industria esportatrice. economiesuisse saluta questa decisione e invita il Consiglio degli Stati a seguire questa strada.
Il Consiglio nazionale ha deciso martedì, a stretta maggioranza, di prolungare i termini di prescrizione per i contratti di compravendita e i contratti d’appalto, ma unicamente quelli stipulati con i consumatori. Attualmente, il termine di prescrizione per difetti nella vendita di beni immobiliari è di cinque anni. Per le cose mobili, il termine di prescrizione è obbligatoriamente di due anni e per un bene d’occasione di un anno. Se il prolungamento del termine di prescrizione implica una restrizione della libertà contrattuale, essa corrisponde tuttavia alle regole in vigore nell’ambito dell’UE e alla prassi nella maggioranza dei casi.
Questo nuovo termine non concerne tuttavia i contratti conclusi tra due imprese. Secondo l’organizzazione mantello dell’economia, questa distinzione è giusta e importante. Non si dovrebbe vietare di prevedere un termine di prescrizione inferiore a due anni per i contratti business-to-business – se questo fosse nell’interesse delle due parti. Ciò limiterebbe eccessivamente la libertà contrattuale e l’autonomia delle imprese. Una simile disposizione sarebbe di una severità imparagonata a livello mondiale. Tale regolamentazione andrebbe anche oltre la relativa direttiva europea (1999/44/CE). Quest’ultima impone un termine di garanzia di due anni unicamente per i privati che fanno acquisti per loro uso personale.
In un contesto economico difficile, una disposizione che va così lontano aumenterebbe la pressione subita dalle nostre imprese e le indebolirebbe in occasione dei negoziati internazionali. Il diritto svizzero perderebbe la sua attrattività nel confronto internazionale. In queste condizioni, è possibile che gli attori economici ricorrano a un diritto estero allo scopo di aggirare le normative elvetiche. Alcuni contratti rischierebbero di essere dunque conclusi sotto un diritto estero.
Nessun ostacolo supplementare per le nostre aziende esportatrici
Inoltre, una regolamentazione non differenziata del termine di garanzia avrebbe conseguenze dirette sul prezzo dei prodotti. Le aziende esportatrici svizzere sono già alle prese con il franco forte e un contesto economico difficile; per questo occorre assolutamente evitare di ostacolare ulteriormente le esportazioni. E ciò tanto più che è prassi comune, nei contratti di fornitura internazionali dell’industria delle macchine, prevedere una garanzia di un anno. Questo significa che i costi supplementari provocati da un termine di garanzia di due anni – che devono essere pagati per i componenti – non potrebbero essere addebitati ai clienti stranieri in occasione della vendita del prodotto finale.
Il dibattito relativo ai termini di prescrizione fissati all’art. 210 CO si basa su un’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale socialista Susanne Leutenegger Oberholzer. Il Consiglio degli Stati continuerà probabilmente con l’eliminazione delle divergenze lunedì 5 marzo. In previsione di questo dibattito, economiesuisse invita la Camera alta a seguire il Consiglio nazionale e a prolungare il termine di prescrizione per i contratti di compravendita e di appalto unicamente per i contratti stipulati con i consumatori.
Questo nuovo termine non concerne tuttavia i contratti conclusi tra due imprese. Secondo l’organizzazione mantello dell’economia, questa distinzione è giusta e importante. Non si dovrebbe vietare di prevedere un termine di prescrizione inferiore a due anni per i contratti business-to-business – se questo fosse nell’interesse delle due parti. Ciò limiterebbe eccessivamente la libertà contrattuale e l’autonomia delle imprese. Una simile disposizione sarebbe di una severità imparagonata a livello mondiale. Tale regolamentazione andrebbe anche oltre la relativa direttiva europea (1999/44/CE). Quest’ultima impone un termine di garanzia di due anni unicamente per i privati che fanno acquisti per loro uso personale.
In un contesto economico difficile, una disposizione che va così lontano aumenterebbe la pressione subita dalle nostre imprese e le indebolirebbe in occasione dei negoziati internazionali. Il diritto svizzero perderebbe la sua attrattività nel confronto internazionale. In queste condizioni, è possibile che gli attori economici ricorrano a un diritto estero allo scopo di aggirare le normative elvetiche. Alcuni contratti rischierebbero di essere dunque conclusi sotto un diritto estero.
Nessun ostacolo supplementare per le nostre aziende esportatrici
Inoltre, una regolamentazione non differenziata del termine di garanzia avrebbe conseguenze dirette sul prezzo dei prodotti. Le aziende esportatrici svizzere sono già alle prese con il franco forte e un contesto economico difficile; per questo occorre assolutamente evitare di ostacolare ulteriormente le esportazioni. E ciò tanto più che è prassi comune, nei contratti di fornitura internazionali dell’industria delle macchine, prevedere una garanzia di un anno. Questo significa che i costi supplementari provocati da un termine di garanzia di due anni – che devono essere pagati per i componenti – non potrebbero essere addebitati ai clienti stranieri in occasione della vendita del prodotto finale.
Il dibattito relativo ai termini di prescrizione fissati all’art. 210 CO si basa su un’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale socialista Susanne Leutenegger Oberholzer. Il Consiglio degli Stati continuerà probabilmente con l’eliminazione delle divergenze lunedì 5 marzo. In previsione di questo dibattito, economiesuisse invita la Camera alta a seguire il Consiglio nazionale e a prolungare il termine di prescrizione per i contratti di compravendita e di appalto unicamente per i contratti stipulati con i consumatori.