Riforma III dell’imposizione delle imprese – Gli strumenti per i Cantoni
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 Di cosa si tratta?
- Chapter 2 Chi è interessato dalla riforma?
- Chapter 3 Misure di politica fiscale
- Chapter 4 Misure di compensazione finanziaria
- Chapter 5 Quanto costa la riforma?
- Chapter 6 Conclusioni: quali sono gli argomenti favorevoli alla riforma?
Misure di politica fiscale
La riforma parte dall’abolizione dei tanto criticati regimi speciali cantonali poiché trattano differentemente i redditi realizzati in Svizzera e all’estero (pratica del «ring fencing»). In futuro tutte le imprese dovranno essere tassate secondo principi identici.
Poiché i diversi cantoni sono coinvolti in misura differente, non esiste una soluzione alternativa universale. Per questo è stato scelto un approccio flessibile. La riforma prevede da una parte la possibilità per i cantoni di applicare nuovi strumenti fiscali speciali accettati a livello internazionale. Dall’altra parte i cantoni hanno la possibilità di diminuire i loro tassi d’imposizione dell’utile ad un livello internazionalmente competitivo e possono contare su un supporto finanziario della Confederazione. L’obiettivo non è di ridurre le imposte delle imprese attive a livello internazionale, ma piuttosto di evitare forti aumenti delle imposte a seguito dell’abolizione dei regimi fiscali speciali attuali. Si tratta dunque di sostituire degli strumenti e non di diminuire le imposte.
Spetta principalmente ai cantoni adottare le misure fiscali previste. Il carattere facoltativo della maggior parte delle misure consente ai cantoni di definire la propria strategia e di applicare le misure che ritengono appropriate. L’applicazione effettiva a livello cantonale non è oggetto della riforma. I cantoni infatti possono definire e determinare autonomamente riforme interne a seguito della RI Imprese III.
Promozione delle attività di ricerca e sviluppo
Nell’ambito di ricerca e sviluppo (R&S), le regole fiscali speciali raccolgono il consenso internazionale e sono ampiamente applicate (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione). In questo senso la Svizzera si allinea al trend internazionale, in cui dominano importanti paesi concorrenti (come la Gran Bretagna e l’Irlanda). Adeguandosi alle regole riconosciute a livello internazionale, la piazza economica svizzera può rimanere attrattiva in tali ambiti.
Un nuovo strumento di particolare importanza è la cosiddetta «patent box». Essa è volta a promuovere le attività nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, poiché riduce l’imposizione sugli utili originati da tali attività. La «patent box» è uno strumento comunemente usato in molte nazioni, e i paesi dell’OCSE si sono accordati su un modello accettato a livello internazionale (cf.riquadro).
La formula accettata a livello internazionale è restrittiva. La RI Imprese III prevede così di completare il dispositivo con degli investimenti per ricerca e sviluppo. Questa forma di promozione è già molto diffusa. La RI Imprese III permette ai cantoni di ricorrere a questo strumento e di testarne gli effetti (senza costringerli).
Concezione della «patent box» e promovimento a valle della R&S
Gli Stati membri dell’OCSE hanno concordato un quadro di riferimento per la concezione di una patent box accettata a livello internazionale. Secondo l’approccio detto nexus, i redditi della proprietà intellettuale possono beneficiare di sgravi fiscali soltanto se dipendono dalle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell’impresa. I mandati di ricerca a imprese associate non possono rientrare nella box. I privilegi fiscali apportati dalla patent box sono così limitati per i gruppi che esercitano delle attività di R&S in tutto il mondo. L’economia ritiene che dovrebbe poter beneficiare di un tasso d’imposizione ridotto l’insieme dei redditi computabili secondo l’approccio nexus e che la Svizzera deve rinunciare ad ogni limitazione che vada oltre. (OCSE [2015] azione 5: Agreement on the modified Nexus Approach for IP Regimes)
Secondo l’OCSE, i diritti della proprietà intellettuale che non possono rientrare nella box sono numerosi e inglobano in particolare i brevetti e altri diritti immateriali comparabili (ad esempio modello d’utilità, protezione delle varietà, protezione del primo richiedente, esclusività commerciale, estensione della protezione del brevetto) nonché gli ordinatori protetti da un diritto d’autore e un certificato speciale per le PMI attive nella ricerca. Sono per contro esclusi i marchi. Le imprese devono provare che i redditi della box derivino esclusivamente da attività di R&S (tracking and tracing). Il progetto di RI Imprese III è compatibile con le direttive dell’OCSE. La concezione dettagliata della box sarà definita nell’ordinanza.
La «patent box» porta ad un’imposizione preferenziale dei redditi da brevetti e dei diritti immateriali comparabili I cantoni devono inoltre avere la possibilità di promuovere la ricerca mediante riduzioni a livello delle spese legate alla ricerca e allo sviluppo, come ad esempio i salari dei ricercatori. Il Consiglio federale definirà in un’ordinanza le spese di R&S qualificanti.
Diminuzione dei tassi cantonali dell’imposta sull’utile
Oltre agli investimenti in R&S, anche le attività di finanziamento fanno parte delle attività centralizzate di ogni gruppo. Queste attività sono molto mobili nelle imprese multinazionali. In altre parole, i gruppi industriali svolgono l’attività finanziaria nei luoghi che offrono le condizioni quadro più favorevoli. La Svizzera attualmente applica normative fiscali speciali per le attività finanziarie, a cui però dovrà rinunciare a fronte degli sviluppi internazionali. Tali normative possono essere compensate con l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Il Consiglio federale nella procedura di consultazione aveva ritenuto tale misura come «facente parte di un concetto globale e coerente, atta a rafforzare la piazza economica», e fondamentale «per l’arrivo e l’insediamento di nuove attività mobili dei gruppi industriali».
La misura prevede una deduzione degli interessi sul capitale proprio, esattamente come avviene attualmente per gli interessi sul capitale di terzi deducibili come spese commerciali. L’obiettivo è quello di riservare un trattamento fiscale maggiormente equo al capitale proprio e di terzi. Ad oggi l’accesso al capitale di terzi (indebitamento) è agevolato a livello fiscale. L’introduzione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio di sicurezza andrebbe a compensare questo squilibrio a carico del finanziamento di capitale proprio, stimolando così maggiormente le imprese a crearsi un margine di sicurezza. Questo renderebbe le imprese e l’economia nel suo complesso più resistenti a fronte di eventuali crisi.
Diversi cantoni si sono espressi a sostegno della misura, in quanto rappresenta uno strumento essenziale affinché le attività finanziarie rimangano in Svizzera e perché la loro presenza sul territorio elvetico aumenti ulteriormente (è il caso di ZH, AG, ZG, VD, SZ). L’introduzione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio ha carattere facoltativo e nessun cantone è obbligato ad applicare tale strumento.
Il Consiglio federale, in un rapporto supplementare, stabilisce che la Svizzera, senza la deduzione degli interessi per le attività finanziarie, perderebbe la sua competitività sul panorama internazionale, e di conseguenza tali attività potrebbero essere trasferite in altri paesi. Si prevedono inoltre ulteriori effetti positivi. Ad esempio è probabile che le imprese, oltre alle attività finanziarie, collochino in Svizzera anche altre funzioni, creando nuovi posti di lavoro e un maggior gettito fiscale. Pertanto, per il Consiglio federale vi sono «buone ragioni per affermare che la misura produca vantaggi economici almeno per la Confederazione e per i cantoni e i comuni nel loro complesso, ma probabilmente anche per i singoli Cantoni e Comuni» (analisi di impatto della regolamentazione dell’AFC, in tedesco: (05.06.2015) Regulierungsfolgeabschätzung der Unternehmenssteuerreform III, p.72).
Limitazione dello sgravio
In linea generale i cantoni possono fissare autonomamente la portata dello sgravio derivante da «patent box» o da incentivazione dell’input per R&S. Tuttavia sono previste alcune limitazioni.
Nel caso della «patent box», lo sgravio non può superare il 90% dell’utile. Vi sono poi rigide direttive internazionali (l’approccio Nexus). Nel caso delle spese per R&S la deduzione non può superare il 150% del rispettivo investimento. (Per fare un confronto: i normali costi aziendali come gli stipendi o le spese per il materiale sono deducibili al 100%). Infine esiste una limitazione complessiva sugli sgravi che prevede che almeno il 20% dell’utile debba rimanere sempre imponibile. Per di più, le misure cantonali non si applicano a livello della Confederazione, pertanto le imprese devono in ogni modo calcolare l’imposta sull’utile destinata alla Confederazione, pari all’8,5% della totalità dell’utile.
All’occorrenza, i cantoni possono introdurre ulteriori limitazioni allo sgravio derivante dai suddetti strumenti speciali (ad es. un massimo del 50% o inferiore) e puntare piuttosto su un’aliquota dell’imposta sull’utile vantaggiosa. È anche possibile combinare in modo mirato entrambi gli strumenti offerti dalla riforma.