Accordo istituzionale Svizzera-UE: un’opportunità per le relazioni bilaterali
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 Proposte dell’economia
- Chapter 2 Vantaggi dell’accordo istituzionale
- Chapter 3 Settori che richiedono chiarimenti
- Chapter 4 In caso di adozione dell’accordo istituzionale, la Svizzera sarebbe posizionata meglio o peggio?
- Chapter 5 Accordo istituzionale: un buon deal per la Svizzera, ma occorrono dei chiarimenti
Vantaggi dell’accordo istituzionale
Il contenuto dell’accordo è stato presentato in maniera esaustiva nel dossierpolitica 01/19. Questa proposta di accordo raggiunge i tre obiettivi formulati dagli ambienti economici, ossia:
- L’accesso attuale al mercato interno dell’UE, basato sugli accordi bilaterali, è garantito. La proposta di accordo garantisce il mantenimento degli attuali accordi d’accesso al mercato con le concessioni accordate dall’UE nei confronti dell’acquis comunitario. Per quanto concerne l’accordo sulla libera circolazione delle persone, essa approva inoltre tre misure d’accompagnamento che l’UE non riconosce al momento attuale.
- La proposta di accordo mantiene espressamente la possibilità di un futuro sviluppo della via bilaterale con nuovi accordi.
- La certezza del diritto è sicuramente migliorata, come spiegheremo in seguito.
Inoltre, la proposta contiene numerosi miglioramenti rispetto alla situazione attuale. I principali vantaggi sono:
Vantaggio n° 1: Campo d’applicazione
Inizialmente, l’accordo istituzionale doveva coprire i 140 accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. La proposta d’accordo attuale si applica unicamente ai cinque accordi di accesso al mercato che costituiscono gli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, prodotti agricoli, trasporti terrestri ed aerei). Il suo campo d’applicazione è stato fortemente ristretto. Questa restrizione ha il merito di chiarire le cose, di ridurre il potenziale di conflitti e di instaurare la certezza del diritto. Anche futuri accordi di accesso al mercato sarebbero coperti dall’accordo istituzionale. Questo sarebbe il caso di quello sull’elettricità e della partecipazione della Svizzera all’Agenzia dell’UE per le ferrovie. Tuttavia, resta da vedere se anche un futuro accordo di libero scambio modernizzato sarebbe sottoposto all’accordo istituzionale. Questo punto dovrà essere chiarito nell’ambito di futuri negoziati.
Vantaggio n° 2: Composizione delle controversie
Il meccanismo di composizione delle controversie previsto nell’accordo istituzionale migliora nettamente la posizione della Svizzera: quest’ultima potrebbe sottoporre per valutazione una controversia ad un tribunale arbitrale indipendente. Anche se una delle parti non dovesse accettare la decisione di questo tribunale, la controparte potrebbe solo adottare misure di compensazione «proporzionate». Queste misure possono andare fino alla sospensione di un accordo, ma una disdetta è esclusa. La Svizzera potrebbe chiedere al tribunale arbitrale di esaminare la proporzionalità di una misura di compensazione decisa dall’UE. È così poco probabile che questo tribunale ritenga proporzionate misure quali il mancato riconoscimento dell’equivalenza borsistica. Questo proteggerebbe la Svizzera contro decisioni arbitrarie. La Svizzera si vedrebbe dunque dotata di uno strumento efficace per far valere meglio i suoi interessi, ciò che rafforza la certezza del diritto per le imprese.
Vantaggio n° 3: Evoluzione dinamica del diritto, interpretazione e sorveglianza
Nei settori regolati dagli accordi di accesso al mercato, la Svizzera dovrebbe riprendere gli sviluppi normativi dell’UE. Non automaticamente, ma dovrebbe trasporre gli sviluppi nel suo diritto nazionale rispettando i processi legislativi (compreso il referendum). L’evoluzione dinamica del diritto non è solo un obbligo ma anche un diritto: con l’accordo istituzionale, la Svizzera potrebbe così chiedere all’UE l’adattamento, in tempo utile, dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio. In caso di bisogno, essa potrebbe portare davanti al tribunale arbitrale i ritardi dell’UE. Quest’ultima, dal canto suo, non potrebbe più mettere in pericolo l’accesso al suo mercato interno di prodotti svizzeri, ritardando dei negoziati. In altre parole, l’accordo istituzionale sopprime la possibilità per l’UE di esercitare pressioni politiche. Essa vi ha fatto ricorso dopo l’accettazione dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa”. Pertanto, l’evoluzione dinamica del diritto rafforza la certezza del diritto per le imprese.
Occorre inoltre notare che l’UE non rimette in discussione e garantisce contrattualmente le eccezioni all’evoluzione dinamica del diritto previste negli Accordi bilaterali I. Inoltre, la Svizzera potrebbe influenzare delle regolamentazioni europee che si applicano al mercato interno («decision shaping»), poiché sarebbe sistematicamente consultata in occasione dell’elaborazione degli sviluppi legislativi relativi in seno all’UE e inoltre degli esperti svizzeri potrebbero collaborare allo sviluppo di normative nell’ambito di organi dell’UE.
Cos’è l’evoluzione dinamica del diritto?
Nell’accordo istituzionale, la Svizzera si impegna a riprendere, nella sua legislazione, degli sviluppi di norme legali dell’UE. Questo impegno vale unicamente per gli accordi che garantiscono alla Svizzera un accesso non discriminatorio al mercato interno dell’UE. L’obiettivo è quello di garantire l’applicazione di regole identiche in Svizzera e nell’ambito dell’UE. L’obbligo di ripresa vale anche per gli atti normativi che regolano il mercato interno dell’UE. L’estensione esatta della ripresa futura dell’acquis comunitario nel diritto svizzero è da negoziare in seno al comitato misto. Da notare che la Svizzera può introdurre delle disposizioni diverse o dei termini di applicazione più lunghi rispetto al diritto europeo, se le circostanze lo giustificano. Per quanto concerne ad esempio i trasporti terrestri, il limite è fissato a 40 tonnellate per i camion che circolano sulle strade svizzere. Questo limite rimarrebbe anche se l’UE ammettesse tonnellate superiori sulla sua rete stradale. La ripresa nel diritto svizzero avviene nell’ambito del processo legislativo svizzero. Per questo, l’UE dà alla Svizzera un termine di due anni. Nell’eventualità di un referendum contro un progetto di legge, il termine è prolungato di un ulteriore anno.
Vantaggio n° 4: gli aiuti di Stato
In futuro il diritto europeo che regola gli aiuti di Stato si applicherà agli accordi di accesso al mercato che lo prevedono espressamente. Oggi, è il caso unicamente dell’accordo sul trasporto aereo. Queste regole si applicherebbero a un futuro accordo sull’elettricità ed eventualmente a un accordo di libero scambio modernizzato se fosse così deciso in occasione di futuri negoziati. Fortunatamente, il divieto degli aiuti di Stato non è assoluto. All’art. 8a, cpv. 2, l’accordo istituzionale prevede una serie di deroghe che autorizzano alcuni aiuti di Stato e che si applicherebbero anche alla Svizzera secondo gli accordi settoriali. Queste regole non sono generali, ma si applicano unicamente agli accordi settoriali specifici. È stato possibile, inoltre, preservare l’indipendenza della sorveglianza degli aiuti di Stato – l’UE non riceverà competenza di sorveglianza sovrana nei confronti della Svizzera. L’accordo istituzionale rafforzerà la trasparenza in materia di sovvenzioni e aiuti di Stato in Svizzera, ciò che è positivo.
Aiuti di Stato: quale la posta in gioco?
Il diritto europeo prevede, di principio, un divieto – e de facto un controllo – dei vantaggi finanziari accordati dallo Stato (ad esempio sovvenzioni o sgravi fiscali). Questi vantaggi sono vietati quando sono concessi unicamente a determinati settori o imprese (cioè in modo selettivo) o se favoriscono la produzione di certi prodotti. I vantaggi devono anche ostacolare il commercio transfrontaliero di merci e (poter) indurre una distorsione della concorrenza.
Esistono numerose deroghe, di modo che si potrebbe parlare di un dispositivo di controllo piuttosto che di un divieto rigido. Questo evita distorsioni del mercato. Nuovi aiuti dovrebbero essere annunciati all’organo che controlla la compatibilità degli aiuti con le disposizioni del diritto della concorrenza.
Il diritto della concorrenza svizzera (legge sui cartelli) non contiene regole relative agli aiuti. In virtù della proposta attuale, le regole europee che reggono gli aiuti statali non sono introdotte in tutti i settori, ma solo in settori specifici, quali il trasporto aereo. Questo dovrà essere indicato nel relativo accordo settoriale.
Vantaggio n° 5: Misure d’accompagnamento
L’UE esige da parte della Svizzera che essa adatti le misure d’accompagnamento (FlaM) al diritto europeo in materia di distaccamento di lavoratori. Tuttavia, essa non rimette in questione l’obiettivo di queste misure, ossia impedire il dumping salariale e preservare il livello dei salari svizzeri. Al contrario, essa riconosce nell’accordo istituzionale le specificità del mercato del lavoro svizzero. Essa garantisce esplicitamente alla Svizzera delle eccezioni al diritto europeo in materia di distaccamento dei lavoratori, come un termine d’annuncio preliminare di quattro giorni feriali. A ciò va aggiunto che la Svizzera può, se necessario, introdurre nuove misure d’accompagnamento per proteggere il livello dei salari, sempre ch siano proporzionate e non discriminatorie. L’UE concede dunque delle deroghe alla Svizzera di cui altri settori del mercato interno non beneficiano (termine d’annuncio preliminare, ecc.).
Per quanto concerne le misure d’accompagnamento, è importante valutare bene il loro impatto: da una parte, tutti gli studi empirici realizzati finora hanno concluso che la libera circolazione delle persone aveva un effetto minore sul livello dei salari. Tra il 2002 e il 2016, il segmento dei lavoratori con un basso livello di formazione e dunque bassi salari ha registrato la progressione salariale più forte, dello 0,9% all’anno . D’altra parte, secondo i calcoli di Avenir Suisse, i soggiorni di breve durata rappresentano in media soltanto lo 0,7%, dell’impiego totale . Questo non crea pressione sui salari. A medio termine, i salari in Svizzera sono determinati dalla produttività del lavoro e non dalle misure di accompagnamento.
Vantaggio n° 6: Denuncia dell’accordo
L’accordo istituzionale termina sei mesi dopo la sua denuncia di una delle parti. Tutti gli accordi d’accesso al mercato conseguenti alla conclusione dell’accordo istituzionale sarebbero contemporaneamente disdetti. Per gli accordi d’accesso al mercato del primo pacchetto dei bilaterali, l’accordo istituzionale prevede un processo di consultazione di tre mesi per permettere alle parti di accordarsi sul proseguimento degli accordi. Se queste non riuscissero a trovare una soluzione, gli accordi interessati cesserebbero di essere applicati dopo un termine di sei mesi.
In caso di revoca dell’accordo istituzionale, il legame tra quest’ultimo e gli accordi d’accesso al mercato nonché la disdetta automatica dei secondi, non costituirebbero un deterioramento materiale rispetto alla situazione attuale. Per cominciare, le due parti possono denunciare degli accordi internazionali in ogni momento, anche senza motivo, attraverso le procedure previste a questo scopo. Senza l’accordo istituzionale, in caso di conflitto, l’unica opzione è di negoziare una soluzione politica. In caso di fallimento dei negoziati, denunciare la totalità dell’accordo è l’unica opzione. La composizione delle controversie modifica radicalmente la situazione: in caso di litigio, quest’ultimo potrebbe essere sottoposto ad un tribunale arbitrale indipendente per valutazione. Se una delle parti non dovesse accettare la decisione di questo tribunale, la controparte potrebbe solo adottare misure di compensazione “proporzionate”. Queste misure possono andare fino alla sospensione di un accordo (l’accordo è mantenuto ma non è applicato fino alla conclusione della controversia). Disdire un accordo non è di fatto una misura di compensazione considerata come proporzionata.
L’accordo istituzionale aumenta la certezza del diritto, anche per il proseguimento degli accordi bilaterali. La clausola di denuncia non si applica all’accordo di libero scambio del 1972, poiché quest’ultimo non è coperto dall’accordo istituzionale. Si ignora se questo sarebbe il caso nell’eventualità di una modernizzazione dell’ALS. Questo punto sarà oggetto dei futuri negoziati tra la Svizzera e l’UE.