No all’iniziativa che vieta la sperimentazione animale e umana – Non mettere a rischio la salute pubblica
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 Esigenze dell’iniziativa
- Chapter 2 Esperimenti sugli animali e sugli esseri umani in Svizzera
- Chapter 3 L’iniziativa nuoce alla ricerca, all’economia e alla salute
- Chapter 4 Conclusione: netto rifiuto degli ambienti economici
Esigenze dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» chiede il divieto totale della sperimentazione animale e umana. La realizzazione di esperimenti sugli animali dev’essere considerata come una crudeltà verso gli animali e dunque punita. Inoltre, l’iniziativa bandisce l’importazione e il commercio di tutti i prodotti che sono stati sviluppati effettuando esperimenti sugli animali. Infine, essa vuole che gli approcci sostitutivi senza sperimentazione animale ricevano dei sussidi pubblici almeno equivalenti a quelli concessi finora alla sperimentazione animale.
L’iniziativa per il divieto degli esperimenti sugli animali e gli esseri umani è stata lanciata nel 2017 e depositata il 18 marzo 2019, con 123'640 firme valide. Il Consiglio federale la respinge, come pure il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Le Camere federali raccomandano, senza opposizioni, di bocciare questo progetto.
Art. 80, cpv. 2 let. b, 3 und 4
2 La Confederazione disciplina in particolare::
b. abrogata
3 Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:
- la prima applicazione è consentita soltanto nel piu ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
- a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino piu esperimenti diretti o indiretti sugli animali;
- la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
- agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.
4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 118b, cpv. 2 let. c et 3
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:
c. abrogata
3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.
Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria degli art. 80, cpv. 2 2, let. b, 3 e 4, e 118b, cpv. 2, let. c, e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e divieto di esperimenti sugli esseri umani)
Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonche 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.