L’IA in Svizzera: condizioni quadro intelligenti con strumenti collaudati
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 Introduzione
- Chapter 2 Cos’è l’intelligenza artificiale?
- Chapter 3 Aree di dibattito a livello di regolamentazione
- Chapter 4 Sviluppi internazionali
- Chapter 5 Discussione in Svizzera
Discussione in Svizzera
Dibattito politico
Il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sull'IA dal 2019, in cui evidenzia le opportunità e le sfide associate a questa tecnologia. Sottolinea che la Svizzera deve svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo e nell'utilizzo dell'IA, ma che deve anche tenere conto delle questioni etiche, legali e sociali che ciò solleva. Per quanto riguarda la regolamentazione dell'IA, il Consiglio federale ha raccomandato un approccio cauto e differenziato. Per incoraggiare l'uso dell'IA, favorisce l'autoregolamentazione volontaria e le linee guida etiche. Allo stesso tempo, però, il Consiglio federale riconosce la necessità di regolamentare alcuni ambiti dell'IA attraverso disposizioni di legge, soprattutto in considerazione dei rischi per la sicurezza, la sfera privata o la protezione dei diritti fondamentali degli individui.
Il 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha deciso che gli approcci normativi all'intelligenza artificiale saranno rivisti. L'obiettivo è promuovere i benefici positivi dell'IA e ridurre al minimo gli eventuali rischi. Il rapporto richiesto al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) dovrà essere presentato entro la fine del 2024 e mostrerà diversi approcci compatibili con gli attuali requisiti internazionali. Il rapporto servirà quindi come punto di partenza per la stesura di un mandato per un progetto concreto di regolamentazione dell'IA nel 2025.
Nel Parlamento svizzero sono stati presentati diversi interventi relativi all'IA. Le iniziative parlamentari chiedono di chiarire il quadro giuridico per il suo utilizzo e se necessario di introdurre norme specifiche. Queste iniziative perseguono obiettivi molto diversi: alcune mirano a garantire la protezione della privacy, a promuovere la trasparenza dei sistemi di IA, a stabilire la responsabilità per decisioni errate o a regolamentare i «deep fakes». Altre ancora si spingono fino a chiedere un monitoraggio, o addirittura una moratoria, per alcuni tipi di applicazioni. Qui e là si suggerisce di prendere a modello i regolamenti dell'UE.
Da un punto di vista economico, tali interventi dimostrano l'importanza di un dibattito sulle opportunità e sui rischi dell'IA. Al contempo, il focus degli interventi dimostra anche che una regolamentazione frettolosa e onnicomprensiva dell'IA sarebbe l'approccio sbagliato. Dobbiamo invece seguire da vicino gli sviluppi e analizzare in modo mirato in che misura vi siano lacune specifiche nel sistema giuridico che devono essere colmate (cfr. punto X). Molte delle attuali leggi neutrali dal punto di vista tecnologico sembrano già offrire buone soluzioni agli sviluppi attuali. Inoltre, spetterà ai tribunali sviluppare una prassi basata su casi concreti e sull'applicazione di standard generalmente astratti. Interventi mirati dovrebbero quindi essere effettuati solo in aree in cui esistono lacune legali chiaramente identificate o un'eccessiva incertezza giuridica.
La mozione 23.3201 di Marcel Dobler (PLR) «Situazione giuridica dell’intelligenza artificiale. Chiarire le incertezze, incoraggiare l'innovazione" è un esempio di intervento riuscito.
Progetto relativo alla tecnologia dei registri distribuiti (TRD)
Già nel 2019 i legislatori svizzeri si sono trovati di fronte alla sfida di regolamentare una nuova tecnologia, la distributed ledger technology (DLT). La soluzione sviluppata in quel periodo è esemplare in termini di approccio normativo alle nuove tecnologie. Invece di sviluppare una «legislazione per la blockchain», la legge sulla DLT è stata concepita come una legge quadro che adatta e integra varie leggi. Tre sono state le principali aree di lavoro: rafforzare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli alle applicazioni basate su DLT o blockchain e limitare i nuovi rischi. Basata sui principi esistenti del nostro sistema giuridico, la legge ha ricevuto un ampio sostegno in Parlamento. L'attuazione ha dimostrato che la Svizzera può affrontare le sfide dello sviluppo tecnologico e consentire l'innovazione sulla base del diritto vigente.
La posizione dell’economia
È troppo presto per emanare regolamenti. Una regolamentazione affrettata dell'IA avrebbe un impatto negativo sull'innovazione, sulla concorrenza e sulla cooperazione internazionale. Soprattutto le PMI sarebbero fortemente penalizzate da tale regolamentazione.
Piuttosto che cedere all'attivismo politico, l’economia sostiene una chiara strategia per il futuro. Pur ritenendo necessarie misure su alcuni punti, ritiene importante concentrare il dibattito sugli elementi rilevanti.
Grazie ai suoi lunghi processi di sviluppo e alla sua tradizione giuridica, il sistema giuridico svizzero è ben fondato, ponderato e sostenibile. Nella maggior parte dei casi, non è necessario rivedere una legge in profondità, perché è stata concepita fin dall'inizio sulla base di principi e rischi ed è neutrale dal punto di vista della concorrenza e della tecnologia. Ciò significa che le leggi possono coprire un'ampia gamma di sviluppi, compresa l'IA.
Non è necessaria una regolamentazione completa sotto forma di legislazione sull'IA. In quanto nuovo "fenomeno" o nuova possibilità tecnica, l'IA è - come qualsiasi altro fenomeno - coperta dal sistema giuridico nel suo complesso.
Grazie a un approccio basato sui principi, il diritto vigente è applicabile anche a sviluppi rapidi come l'IA. Questo approccio consente inoltre alle aziende di sviluppare i loro nuovi prodotti in linea con i principi giuridici vigenti.
Molte questioni legate all'IA dovrebbero quindi poter essere risolte oggi sulla base delle leggi esistenti, senza la necessità di adattarle (come la legge sulla protezione dei dati, il codice civile, la legge federale contro la concorrenza sleale, il codice penale, ecc.) Se qualcuno commette un atto di concorrenza sleale, viola la LCD anche se utilizza l'IA per farlo. Se, contro ogni aspettativa, non si trova una soluzione adeguata per una determinata applicazione utilizzando l'IA sulla base della legislazione in vigore, le lacune specifiche possono essere colmate in modo mirato.
L'ordinamento giuridico svizzero contiene già disposizioni mirate. L'art. 21 LPD, in particolare il paragrafo 1, introdotto nell'ultima revisione della LPD, ne è un esempio lampante. In base a questo articolo, la persona interessata deve essere informata di qualsiasi decisione presa esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato di dati personali che abbia effetti giuridici nei suoi confronti o che la riguardi in modo significativo. Questo sarebbe il caso, ad esempio, se i tassi di interesse ipotecari per determinati clienti fossero stabiliti esclusivamente con mezzi automatizzati.
Man mano che si acquisisce esperienza con l'IA, potrebbero emergere esigenze normative ad hoc, per garantire una sufficiente certezza giuridica ai modelli commerciali adattati alle transazioni di massa, come è avvenuto, ad esempio, con la legislazione TRD. Se necessario, questi adattamenti normativi ad hoc dovrebbero essere concepiti nel modo più flessibile possibile, in modo da poter tenere rapidamente conto degli sviluppi tecnici altamente dinamici.
La legislazione che riguarda specificamente l'IA deve essere respinta, in particolare se si basa sul modello dell'UE. Una simile legislazione non sarebbe in linea con la tradizione legislativa della Svizzera e sarebbe probabilmente obsoleta non appena entrata in vigore.
Se la Svizzera, sulla base della sua tradizione legislativa, colmerà le lacune chiaramente identificate, sarà più efficace dell'approccio dell'UE, che tenta di regolamentare una tecnologia poco tangibile. Con una regolamentazione autonoma, la Svizzera può consentire sviluppi innovativi e creare allo stesso tempo certezza del diritto. Questo approccio è da preferire, soprattutto di fronte alla concorrenza internazionale tra le piazze economiche, perché consente di trovare soluzioni flessibili e tecnologicamente neutre che rispondono anche alle esigenze dell'economia svizzera.