Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»: inutile e controproducente
Di cosa si tratta?
L’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» dell’Associazione svizzera degli inquilini (ASI) chiede che in futuro almeno il 10% delle abitazioni di nuova edificazione sia di proprietà di committenti di immobili di utilità pubblica. Non si tratta più di promuovere in maniera generale la costruzione di abitazioni come oggi, bensì di aumentare l’offerta di appartamenti locativi a pigione moderata. Inoltre, l’iniziativa chiede che i Cantoni e i Comuni dispongano di un diritto di prelazione su fondi idonei e che le sovvenzioni dello Stato per lavori di risanamento non portino alla perdita di alloggi a pigione moderata.
Il testo dell’iniziativa è il seguente:
Testo dell’iniziativa
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 108, cpv. 1 e 5 – 8
1 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
5 Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata.
6 In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.
7 Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.
8 La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.
Art. 197, n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8 (Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà)
Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.
Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l’iniziativa
Sia il Consiglio federale sia il Parlamento raccomandano il rifiuto dell’iniziativa. Essi oppongono a questa iniziativa un controprogetto indiretto che propone la concessione di un credito quadro di 250 milioni di franchi per finanziare la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili. L’obiettivo è quello di preservare a lungo termine la quota di mercato degli appartamenti di utilità pubblica che varia attualmente tra il 4 e il 5%. A questo scopo, la dotazione del Fonds de Roulement esistente a favore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica dev’essere aumentata durante dieci anni (probabilmente a partire dal 2020). Questo fondo è gestito da due organizzazioni mantello che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni (Cooperative d’abitazione Svizzera e Wohnen Schweiz). Le risorse del fondo servono a concedere prestiti rimborsabili con interessi ai committenti di immobili di utilità pubblica che offrono abitazioni a prezzi accessibili
Questo fondo sarà però rimpolpato solo se l’iniziativa sarà respinta in votazione.