Sette grandi miti sull’accordo istituzionale e la verità che vi sta dietro
La bozza dell’accordo istituzionale con l'Unione europea è già stata redatta da tempo, i discorsi complottisti dovrebbero essere superati da un po’. Ma i miti, le affermazioni e le mezze verità sono ancora presenti nel dibattito pubblico. È quindi giunto il momento di tornare ad una formazione dell'opinione che sia basata sui fatti. Ecco quindi sfatati sette falsi miti sull’accordo istituzionale.
Mito 1: Attraverso l'accordo istituzionale la Svizzera viene obbligata al diritto europeo
Il dato di fatto: Nell'accordo istituzionale, la Svizzera e l'UE concordano, sulla base di un accordo internazionale e senza impegno, quale diritto dell'UE la Svizzera dovrà adottare e quale no. Già negli Accordi bilaterali I e II la Svizzera ha adottato il diritto dell'UE in vigore all'epoca nei settori interessati da tali accordi. La Svizzera può rifiutarsi di adottare il diritto dell'UE in qualsiasi momento, ma deve anche essere pronta a sopportarne le conseguenze (ossia le contromisure proporzionate da parte dell'UE). In cambio, la Svizzera avrà un accesso privilegiato al mercato interno europeo e le imprese e i cittadini che vi risiedono continueranno ad essere trattati allo stesso modo di quelli dell'UE. Inoltre, in futuro la Svizzera potrà sia prendere parte ai lavori preparatori della parte di diritto dell'UE che la riguarda, sia collaborare all’attuazione di tale diritto in seno agli organi dell'UE.
Mito 2: L'accordo istituzionale porta ad una maggiore incertezza giuridica
Il dato di fatto: È vero proprio il contrario. L'accordo istituzionale assicura certezza giuridica sulla base di ben quattro punti specifici. In primo luogo, norme chiare stabiliscono che la Svizzera è tenuta ad applicare solo il diritto nell'ambito dei cinque accordi sull'accesso al mercato prescritti dagli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, prodotti agricoli, trasporti terrestri e aerei). In secondo luogo, la Svizzera verrà coinvolta nei lavori preparatori del futuro diritto dell'UE che la riguarda e che può dunque influenzare nel proprio interesse. In terzo luogo, questioni giuridiche controverse possono essere chiarite da un tribunale arbitrale indipendente. In quarto luogo, contromisure sproporzionate da parte dell'Unione europea potranno in futuro essere esaminate dal tribunale arbitrale indipendente e quindi impedite.
Mito 3: Il diritto UE viene definito nelle camere oscure di Bruxelles e non è dunque prevedibile per la Svizzera
Il dato di fatto: Il diritto UE è il risultato di un processo legislativo trasparente. Le esigenze dei cittadini e dell’economia vengono analizzate in un processo di consultazione. La Commissione europea basa la sua proposta legislativa sulla base dei risultati dell'indagine. Il lavoro legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE è trasparente e di solito dura due anni. Dopodiché gli Stati membri hanno tempo due anni per applicare le norme UE al diritto nazionale. I cambiamenti sono quindi prevedibili, non si può parlare di "camere oscure". Grazie all'accordo istituzionale, la Svizzera ha il diritto di partecipare ai lavori preparatori degli atti giuridici che entreranno a far parte degli accordi bilaterali (diritto di parola ma nessun diritto di codecisione). Sappiamo quindi fin dall'inizio quali sono gli sviluppi giuridici che ci attendono e il diritto UE diventerà per noi ancora più prevedibile.
Mito 4: Con l'accordo istituzionale la via bilaterale è morta
Il dato di fatto: È vero proprio il contrario. L'accordo istituzionale consente sia la prosecuzione, sia l'ampliamento del percorso bilaterale. Dall'entrata in vigore degli Accordi bilaterali I e II, il diritto dell'UE si è evoluto e adattato alle circostanze moderne. Di conseguenza, le basi giuridiche in Svizzera e nell'UE non sono più le stesse. Questo rende più difficile un rapporto commerciale di successo. Se i cittadini e le imprese svizzere vogliono continuare a beneficiare di un accesso senza barriere al mercato interno europeo e mantenere i risultati del percorso bilaterale, è necessario modernizzare il quadro giuridico svizzero. L'accordo istituzionale fornisce una base per questo ulteriore sviluppo. Su questa base, la Svizzera e l'UE possono concludere con successo anche altri accordi di accesso al mercato.
Mito 5: Attraverso l'accordo istituzionale, l'UE ha a disposizione nuovi strumenti di minaccia per imporre sanzioni. La Svizzera diventa una pura "democrazia di facciata"
Il dato di fatto: L'accordo istituzionale rispetta pienamente il processo di democrazia diretta della Svizzera. In qualsiasi momento è ancora possibile indire un referendum contro l'attuazione del diritto dell'UE in Svizzera. Come per qualsiasi votazione popolare, gli aventi diritto al voto svizzeri sono liberi di valutare le possibili conseguenze e di prendere le proprie decisioni, come è avvenuto, ad esempio, con il voto sull'adesione al SEE.
Mito 6: L'accordo istituzionale porta ad un rapporto di dipendenza unilaterale tra Svizzera e UE
Il dato di fatto: Con o senza un accordo istituzionale, le dimensioni dell'UE le permettono di giocare in tutta un’altra categoria, sia dal punto di vista economico, sia politico. Per un paese relativamente piccolo come la Svizzera, il potere maggiore consiste nel concludere buoni accordi commerciali con Stati più potenti. Per questo motivo, l'accordo istituzionale è fondamentalmente nell'interesse della Svizzera. Qualora la Svizzera non intendesse adottare il diritto UE, l'accordo istituzionale non permette più all'UE di adottare arbitrariamente misure che abbiano ripercussioni sulla Svizzera, in modo particolare dal punto di vista economico (ad es. mancato riconoscimento dell'equivalenza borsistica). Le misure devono essere limitate all'accesso al mercato e proporzionate. L'accordo istituzionale crea così diritto invece che potere. L'accordo istituzionale rafforza la posizione della Svizzera nei confronti dell'UE e le relazioni diventano più simmetriche di quanto non lo siano oggi.
Mito 7: L'accesso al mercato interno europeo sarebbe possibile anche con un ampio accordo di libero scambio
Il dato di fatto: Contrariamente agli accordi bilaterali, in un accordo di libero scambio non vengono concordate basi giuridiche uguali. Pertanto, un accordo di libero scambio porta solo ad un più facile accesso al mercato, ma non ad un'integrazione completa e settoriale nel mercato interno dell'UE. Oggi, grazie agli accordi bilaterali, i cittadini e le imprese svizzere hanno libero accesso al mercato interno dell'UE nei settori concordati e vengono trattati su un piano di parità con i concorrenti dell'UE. Il pieno accesso e la parità di trattamento non sono però possibili nell'ambito di un accordo di libero scambio globale. Una soluzione di questo tipo al posto degli accordi bilaterali esistenti comporterebbe quindi una massiccia perdita di accesso al mercato interno dell'UE per i cittadini e le imprese svizzere.