TBTF: iscrivere nell'ordinanza la promessa del Consiglio federale
La Camera alta ha approvato la legge per la gestione dei rischi sistemici delle grandi banche, confermando così il progetto del Governo che chiede il raddoppio dei fondi propri. economiesuisse sostiene il principio di questo progetto, proponendo tuttavia degli adeguamenti a favore di un’applicazione compatibile con le necessità dell’economia.
Nelle scorse settimane i dibattiti vertevano in particolare su un aspetto preciso del progetto TBTF: si trattava di sapere se le grandi banche debbano essere costrette a soddisfare l’esigenza del 19% di fondi propri a livello di holding, come pure a livello degli istituti individuali. economiesuisse si è fermamente opposta ad un simile inasprimento, poiché ha sempre insistito sul fatto che la proposta di regolamentazione si basasse sul rapporto della Commissione d’esperti. Salutiamo dunque l’affermazione del Consiglio federale che indica che non vi è mai stata l’intenzione di andare oltre le esigenze in materia di fondi propri formulate dalla commissione.
Con questa dichiarazione il Consiglio federale si attiene ad un obbligo: quello di vegliare affinché l’ordinanza precisi chiaramente che le esigenze di fondi propri a livello del gruppo non devono superare il limite del 19%. Su questo punto, s’impone assolutamente una formulazione chiara se si vuole garantire la certezza giuridica necessaria alle banche interessate.
Le banche devono poter scegliere liberamente gli strumenti
Inoltre, è essenziale per l’economia che le ordinanze e le disposizioni d’esecuzione – richieste dalla commissione d’esperti – rispettino i principi della sussidiarietà e della proporzionalità. Si attende – oltre che dal Consiglio federale – che anche il Parlamento agisca in questo senso durante le prossime discussioni. Nei principi della sussidiarietà e della proporzionalità rientra anche la libertà lasciata alle banche di soddisfare le norme di fondi propri con strumenti di loro scelta - equivalenti ai CoCo (contingent convertible bonds) dal punto di vista del diritto della sorveglianza. A questo scopo, economiesuisse ritiene necessario un adeguamento dell’art. 11a della legge sulle banche.
Infine, economiesuisse è favorevole alla clausola del riesame (“review-clause”) della commissione del Consiglio degli Stati. Sullo sfondo delle tendenze nebulose della regolamentazione bancaria internazionale, è utile che il Consiglio federale analizzi le conseguenze della legge, per la prima volta tre anni dopo la sua entrata in vigore, poi ogni due anni, e che faccia rapporto al Parlamento sulla necessità eventuale di adattare il dispositivo legislativo. Se anche la regolamentazione Basilea III non riuscisse ad imporsi all’estero, esonerando così le grandi banche all’estero da qualsiasi vincolo supplementare, il perfezionismo elvetico virtuoso (“swiss finish”) avrebbe allora ripercussioni ancora più dure del progetto della Commissione d’esperti. E rischierebbe di penalizzare la competitività internazionale degli istituti svizzeri.
Con questa dichiarazione il Consiglio federale si attiene ad un obbligo: quello di vegliare affinché l’ordinanza precisi chiaramente che le esigenze di fondi propri a livello del gruppo non devono superare il limite del 19%. Su questo punto, s’impone assolutamente una formulazione chiara se si vuole garantire la certezza giuridica necessaria alle banche interessate.
Le banche devono poter scegliere liberamente gli strumenti
Inoltre, è essenziale per l’economia che le ordinanze e le disposizioni d’esecuzione – richieste dalla commissione d’esperti – rispettino i principi della sussidiarietà e della proporzionalità. Si attende – oltre che dal Consiglio federale – che anche il Parlamento agisca in questo senso durante le prossime discussioni. Nei principi della sussidiarietà e della proporzionalità rientra anche la libertà lasciata alle banche di soddisfare le norme di fondi propri con strumenti di loro scelta - equivalenti ai CoCo (contingent convertible bonds) dal punto di vista del diritto della sorveglianza. A questo scopo, economiesuisse ritiene necessario un adeguamento dell’art. 11a della legge sulle banche.
Infine, economiesuisse è favorevole alla clausola del riesame (“review-clause”) della commissione del Consiglio degli Stati. Sullo sfondo delle tendenze nebulose della regolamentazione bancaria internazionale, è utile che il Consiglio federale analizzi le conseguenze della legge, per la prima volta tre anni dopo la sua entrata in vigore, poi ogni due anni, e che faccia rapporto al Parlamento sulla necessità eventuale di adattare il dispositivo legislativo. Se anche la regolamentazione Basilea III non riuscisse ad imporsi all’estero, esonerando così le grandi banche all’estero da qualsiasi vincolo supplementare, il perfezionismo elvetico virtuoso (“swiss finish”) avrebbe allora ripercussioni ancora più dure del progetto della Commissione d’esperti. E rischierebbe di penalizzare la competitività internazionale degli istituti svizzeri.