Gesetz

Re­vi­sio­ne della legge sui car­tel­li: la CET-S for­ni­sce una buona base per il Con­si­glio degli Stati

La Com­mis­sio­ne per l’e­co­no­mia e i tri­bu­ti del Con­si­glio degli Stati ha con­clu­so la scor­sa set­ti­ma­na le sue de­li­be­ra­zio­ni sulla re­vi­sio­ne par­zia­le della legge sui Car­tel­li pro­po­sta dal Con­si­glio fe­de­ra­le. Ha ap­por­ta­to im­por­tan­ti mo­di­fi­che alla pro­po­sta del Con­si­glio fe­de­ra­le.  

Poco meno di un anno fa, il Con­si­glio fe­de­ra­le ha pub­bli­ca­to il mes­sag­gio sulla re­vi­sio­ne par­zia­le della legge sui car­tel­li. L'o­biet­ti­vo era quel­lo di mo­der­niz­za­re il con­trol­lo delle fu­sio­ni e mi­glio­ra­re la pro­ce­du­ra di obie­zio­ne. Il mes­sag­gio con­te­ne­va anche pro­po­ste per l'at­tua­zio­ne delle mo­zio­ni 21.4189 Wicki, 16.4094 Four­nier e 18.4282 Français.

La Com­mis­sio­ne com­pe­ten­te del Con­si­glio degli Stati so­stie­ne le mo­di­fi­che pre­vi­ste, il che è ral­le­gran­te. Ac­co­glie con fa­vo­re le pro­po­ste di raf­for­za­men­to del con­trol­lo delle fu­sio­ni e della pro­ce­du­ra di op­po­si­zio­ne. Tut­ta­via, so­stie­ne anche le mo­di­fi­che della legge sui car­tel­li che ri­chie­do­no alle au­to­ri­tà di con­cor­ren­za di pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne cri­te­ri sia qua­li­ta­ti­vi che quan­ti­ta­ti­vi nella va­lu­ta­zio­ne delle re­stri­zio­ni alla con­cor­ren­za. La Com­mis­sio­ne vor­reb­be che que­sti cri­te­ri fos­se­ro ap­pli­ca­ti in modo più ri­go­ro­so ri­spet­to al Con­si­glio fe­de­ra­le. Dover di­mo­stra­re caso per caso la na­tu­ra dan­no­sa delle re­stri­zio­ni della con­cor­ren­za con­sen­te di con­cen­trar­si sulla legge sui car­tel­li - sia per quan­to ri­guar­da gli ac­cor­di che il mo­ni­to­rag­gio del com­por­ta­men­to delle im­pre­se do­mi­nan­ti – il che è as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­rio. Anche il fatto che l'ef­fet­to delle mi­su­re di con­for­mi­tà sia preso in con­si­de­ra­zio­ne per at­te­nua­re la san­zio­ne va ac­col­to con fa­vo­re.

L’e­co­no­mia sa­lu­ta po­si­ti­va­men­te le mo­di­fi­che

Dal punto di vista del­l'e­co­no­mia, le mo­di­fi­che sono da ac­co­glie­re con fa­vo­re. Per qua­li­fi­ca­re un de­ter­mi­na­to com­por­ta­men­to come il­le­ga­le ai sensi della legge sui car­tel­li, è es­sen­zia­le, dal punto di vista eco­no­mi­co, che que­sti ef­fet­ti spe­ci­fi­ci siano pro­va­ti in ogni sin­go­lo caso. Ciò in­clu­de, da un lato, la con­si­de­ra­zio­ne di ele­men­ti qua­li­ta­ti­vi e quan­ti­ta­ti­vi nel con­te­sto della ma­te­ria­li­tà, non­ché la prova del­l'ef­fet­ti­va dan­no­si­tà di un ac­cor­do o del com­por­ta­men­to abu­si­vo di un'a­zien­da do­mi­nan­te. Il fatto che le mi­su­re di com­plian­ce di un'a­zien­da ven­ga­no prese in con­si­de­ra­zio­ne per ri­dur­re le san­zio­ni crea anche i giu­sti in­cen­ti­vi per le azien­de a pre­ve­ni­re com­por­ta­men­ti che vio­la­no la legge sui car­tel­li.

Il di­se­gno di legge sarà sot­to­po­sto al Con­si­glio degli Stati nella ses­sio­ne esti­va.