Pre­scri­zio­ne dei cre­di­ti: ga­ran­ti­re la pace giu­ri­di­ca

Il Par­la­men­to sta di­scu­ten­do at­tual­men­te la re­vi­sio­ne del di­rit­to in ma­te­ria di pre­scri­zio­ne. Si trat­ta di al­lun­ga­re i ter­mi­ni per la pre­scri­zio­ne. In que­sto con­te­sto, sono le­ci­te al­cu­ne ri­fles­sio­ni sul senso della pre­scri­zio­ne. La pre­scri­zio­ne com­por­ta la per­di­ta dei di­rit­ti ed ha come con­se­guen­za che i ri­ven­di­ca­zio­ni fon­da­te non pos­so­no più es­se­re più fatte va­le­re dopo il tra­scor­re­re di un certo lasso di tempo. La pre­scri­zio­ne co­sti­tui­sce un ele­men­to im­por­tan­te del no­stro si­ste­ma giu­ri­di­co ed ha come obiet­ti­vo la sal­va­guar­dia della si­cu­rez­za e della pace giu­ri­di­ca. Dopo il tra­scor­re­re di un certo tempo, un de­bi­to­re non deve più aspet­tar­si che dei vec­chi cre­di­ti gli ven­ga­no ri­chie­sti. Così fa­cen­do, la pre­scri­zio­ne sgra­va i tri­bu­na­li. Essa co­sti­tui­sce dun­que un mezzo per pro­teg­ge­re gli in­te­res­si degli in­di­vi­dui e della col­let­ti­vi­tà: tutti hanno in­te­res­se a che la si­tua­zio­ne che non è o che non ha po­tu­to es­se­re ri­mes­sa in que­stio­ne du­ran­te un lungo pe­rio­do sia un gior­no con­si­de­ra­ta come tale e ri­co­no­sciu­ta.
​Dal punto di vista della cer­tez­za giu­ri­di­ca, è giu­di­zio­so che le cose ab­bia­no una fine. Una delle ra­gio­ni è che, dopo il tra­scor­re­re di un lungo pe­rio­do, di­ven­ta sem­pre più dif­fi­ci­le sta­bi­li­re la ve­ri­tà: i pro­ces­si ci­vi­li che de­vo­no es­se­re con­dot­ti du­ran­te anni o de­cen­ni dopo una ri­ven­di­ca­zio­ne sono estre­ma­men­te pe­san­ti per tutte le parti in causa. La ri­co­stru­zio­ne dei fatti di­ven­ta di­scu­ti­bi­le per non dire im­pos­si­bi­le, sic­co­me la parte che deve far va­le­re un di­rit­to deve for­ni­re delle prove at­ten­di­bi­li. Il tempo di pre­scri­zio­ne or­di­na­rio per tutti i cre­di­ti, per i quali la legge non pre­ve­de espres­sa­men­te un certo tempo, è di dieci anni. Que­sto lasso di tempo si è ri­ve­la­to pra­ti­ca­bi­le ed è di­ven­ta­to la norma. Le ec­ce­zio­ni a que­sta re­go­la co­no­sco­no anche pe­rio­di di tempo più corti. Tempi più lun­ghi sono rari e spes­so ap­pli­ca­ti nelle pro­ce­du­re o nei di­rit­ti di suc­ces­sio­ne.

A li­vel­lo in­di­vi­dua­le, il fatto che un ter­mi­ne di pre­scri­zio­ne abbia quale con­se­guen­za che non sia più pos­si­bi­le far va­le­re un di­rit­to può scioc­ca­re. Ogni caso di ma­lat­tia o morte sem­bra an­co­ra più tra­gi­co. Dei ter­mi­ni di pre­scri­zio­ne lun­ghi non cam­bia­no nien­te, al con­tra­rio. Dopo un lungo pe­rio­do, il ri­chie­den­te in­ve­sti­rà molte ri­sor­se, emo­zio­ni e ener­gia in un pro­ces­so ci­vi­le dai ri­svol­ti molto in­cer­ti. Nel mi­glio­re dei casi, non ri­ce­ve­rà più di quel­lo che già oggi gli spet­ta. Oggi una parte lesa o i suoi di­scen­den­ti non sono la­scia­ti a sé stes­si anche se il ter­mi­ne di pre­scri­zio­ne è tra­scor­so. Le as­si­cu­ra­zio­ni co­pro­no ge­ne­ral­men­te una gran­de parte dei cre­di­ti pos­si­bi­li in caso di le­sio­ni cor­po­ree.

Il si­ste­ma sviz­ze­ro di pre­scri­zio­ne si è evo­lu­to con il tempo ed è ar­ri­va­to a ma­tu­ri­tà. Que­sto non si­gni­fi­ca che non sia au­spi­ca­bi­le un adat­ta­men­to. Un’u­ni­for­ma­zio­ne dei tempi e una sem­pli­fi­ca­zio­ne delle re­go­le ap­pli­ca­bi­li sono nel­l’in­te­res­se di tutti. Tali adat­ta­men­ti de­vo­no tut­ta­via es­se­re in­tro­dot­ti per mezzo di un pro­get­to ela­bo­ra­to in modo pre­ci­so. Bi­so­gna evi­ta­re degli in­ter­ven­ti pun­tua­li o con­tra­ri al si­ste­ma fon­da­to su un caso par­ti­co­la­re.
 
Gli am­bien­ti eco­no­mi­ci do­man­da­no che la Com­mis­sio­ne degli af­fa­ri giu­ri­di­ci del Con­si­glio na­zio­na­le (CAG-N), che di­bat­te­rà nuo­va­men­te sulla re­vi­sio­ne del di­rit­to della pre­scri­zio­ne, ve­ro­si­mil­men­te il 26 mag­gio, tenga pre­sen­te lo spi­ri­to che re­go­la la pre­scri­zio­ne e non agi­sca sotto l’in­fluen­za di casi par­ti­co­la­ri dif­fi­ci­li. Que­sto ri­schie­reb­be di met­te­re in pe­ri­co­lo la pace giu­ri­di­ca in Sviz­ze­ra.