Azioni collettive: pochi vantaggi, molti rischi
- Introduction L’essenziale in breve | Posizione di economiesuisse
- Chapter 1 La tutela giuridica collettiva
- Chapter 2 Strumenti di protezione giuridica collettiva
- Chapter 3 Sviluppi in Svizzera
- Chapter 4 Punti forti e punti deboli del sistema svizzero
- Chapter 5 Strumenti esistenti e potenziale d’ottimizzazione
- Chapter 6 Vantaggi e inconvenienti della tutela giuridica collettiva
- Chapter 7 La posizione dell’economia
Punti forti e punti deboli del sistema svizzero
Principio: attore contro convenuto
Secondo il codice di diritto processuale svizzero, di regola due parti si oppongono: la parte attrice e la parte convenuta. Per far valere le proprie pretese individuali, l’attore deve dimostrare l’esistenza del danno personale da egli subito e il suo legame di causalità con le prove. Il nostro sistema mette l’accento sull’individuo e il caso isolato; gli strumenti dell’azione collettiva sono dunque estranei al diritto svizzero. Contrariamente alla prassi in vigore negli Stati Uniti (vedi riquadro), l’applicazione di disposizioni regolamentari nel nostro Paese spetta allo Stato. Le competenti autorità di sorveglianza si assicurano della conformità del comportamento degli attori del mercato, infliggendo se necessario delle sanzioni.
Sfide strutturali
Recentemente gli organismi di protezione dei consumatori hanno rimesso in discussione questo approccio tradizionale della Svizzera in relazione ai danni sparsi (ad esempio poiché, per ragioni di costo, non vale la pena intentare un’azione legale).
Costi
Quando la lite concerne un importo minimo, i costi di una procedura presso una o più istanze sono sproporzionati rispetto al valore della controversia. Il codice di procedura civile prevede inoltre che il tribunale possa richiedere all’attore un anticipo di spese fino a concorrenza delle potenziali spese processuali. Questo anticipo può costituire un ostacolo per alcuni attori. Per le pretese legittime, il nuovo strumento di finanziamento procedurale stabilito limita notevolmente questo rischio (cf. finanziamento delle procedure).
Squilibrio strutturale fra le parti
In occasione di danni sparsi o di danni di massa, una persona lesa non ha sovente né i mezzi, né i contatti con gli avvocati, e nemmeno l’esperienza per avviare una procedura. Altrettanto non si può dire per la parte convenuta, che dispone spesso di risorse giuridiche e finanziarie molto più importanti. Le eccezioni sono tuttavia numerose: un gestore patrimoniale modesto può ad esempio essere confrontato alle pretese di un miliardario o una piccola casa editrice a quelle di un gruppo multinazionale. In simili casi, lo sviluppo degli strumenti che permettono di intentare un’azione presso i tribunali creerebbe chiaramente un’ingiustizia per i convenuti.
Rischio di spese processuali
L’attore assume un importante rischio di spese processuali quando fa valere dei danni di massa. Nel peggiore dei casi, egli deve prendere a carico le proprie spese, le spese legali, le spese del tribunale e una parte delle spese dell’avvocato della parte avversa. Da notare tuttavia che si tratta del rischio normale che un attore deve accettare in ogni caso quando intraprende un’azione civile.
Apatia razionale
Può anche succedere che un individuo non abbia nessun interesse a far valere dei danni esigui. Egli risparmierà così tempo e denaro se registra l’importo contestato tra le perdite invece di intraprendere una causa legale che rischia di durare diversi anni.