# 12 / 2018
14.12.2018

Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti: ostile allo sviluppo, inutile e controproducente

Inutile inasprimento del diritto vigente

La prima revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 1) pone un freno alla costante crescita di zone edificabili

In Svizzera non è necessario un inasprimento del diritto vigente per uno sviluppo del territorio sostenibile. La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 1) entrata in vigore il 1° maggio 2014 prevede già misure efficaci contro la dispersione degli insediamenti e per la promozione di uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno. Tra le altre cose sono state introdotte le novità seguenti:

  • il principio che i comprensori edificabili vanno chiaramente separati da quelli non edificabili (art. 1 LPT);
  • l'obiettivo di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti e di realizzare insediamenti compatti (art. 1);
  • a questo scopo migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili (art. 15a);
  • nuovi azzonamenti sono ammessi solo per soddisfare il fabbisogno dei prossimi 15 anni e in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione, solo se le superfici coltive non sono frazionate, se la disponibilità del terreno azzonato è garantita e se viene attuato quanto disposto nel piano direttore (art. 15 cpv. 4 lett. b–e);
  • nell'articolo 3 è stato fissato in aggiunta che per l'agricoltura occorre mantenere sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;
  • a titolo di novità, i piani direttori cantonali nell'ambito degli insediamenti devono indicare in particolare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione territoriale e come realizzare uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità (art. 6, 8 e 8a).

Inoltre, anche l'iniziativa sulle abitazioni secondarie approvata dal Popolo l'11 marzo 2012 ha un effetto decelerante sulla dispersione degli insediamenti. L'attività edilizia nelle zone con un'elevata quota di abitazioni secondarie, in particolare nelle zone turistiche di montagna, è in calo.

I Cantoni attuano la LPT 1

Le misure citate in precedenza sono di principio sufficienti per contenere il consumo di territorio. I Cantoni hanno tempo fino a fine aprile 2019 per attuare le nuove disposizioni nei propri piani direttori cantonali. L'immagine 1 mostra lo stato dell'attuazione nei Cantoni per la fine di ottobre 2018. Nella maggior parte dei casi il piano direttore è stato approvato oppure è in esame in seno alla Confederazione. Non appena un Cantone pone in vigore un nuovo piano direttore, le nuove direttive devono essere attuate nei comuni e i relativi piani di utilizzazione devono essere adeguati di conseguenza e ciò richiederà ulteriore tempo. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE parte perciò dal presupposto che i primi dati sulla base dei quali sarà possibile giudicare l'efficacia della LPT 1 saranno disponibili solo a partire dal 2022. Affermare già ora che la revisione della legge non ha alcun effetto non è perciò corretto.

Grafico 1

Stato dell'attuazione della 1a revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT I) nei Cantoni

La tendenza va nella direzione giusta

Nonostante non siano ancora disponibili i dati è già possibile osservare effetti positivi della LPT 1. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE menziona i seguenti esempi: «prime riconversioni; adozione di una zona di pianificazione per garantire superfici idonee alla riconversione; definizione di territori idonei a una densificazione; direttive vincolanti concernenti la densità minima; strumenti per la gestione e raccolte di esempi concernenti lo sviluppo centripeto sostenibile». Con la LPT 1 sembra dunque che già molto vada nella direzione auspicata a livello istituzionale nei Cantoni e nei comuni. Se l'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti dovesse essere accettata, l'energia delle autorità confluirebbe nell'attuazione dell'iniziativa e non nell'attuazione della LPT 1 e nella promozione di uno sviluppo centripeto di elevata qualità.

Riquadro: giurisprudenza rigorosa del Tribunale federale

Anche la giurisprudenza del Tribunale federale pone chiari limiti a uno sviluppo smisurato degli insediamenti. Vi sono già alcune sentenze relative alla LPT 1 che stabiliscono dei precedenti. Esse interpretano le nuove disposizioni in modo molto rigoroso. Le condizioni della LPT 1 vengono ad esempio già applicate nelle procedure pendenti, poiché vi è un «interesse pubblico preponderante a un'attuazione immediata della moratoria sulle zone edificabili». Altre sentenze stabiliscono che i piani di utilizzazione dei comuni devono essere coerenti con la LPT 1. Se un piano di utilizzazione attualmente in vigore in un comune è in contraddizione con la LPT 1, occorre adeguare tale piano prima che sia ad esempio possibile sviluppare un quartiere o urbanizzare delle zone edificabili.

Dal 2012 il numero di abitanti nelle zone edificabili è passato da 7,4 a 8,0 milioni; ciò significa che un numero molto più elevato di persone vive su una stessa superficie. La superficie media di zona edificabile per abitante è infatti diminuita da 309 a 291m2 per abitante. Negli ultimi anni lo sfruttamento della superficie è dunque diventato più efficiente ed è in atto la densificazione auspicata. L'immagine 2 illustra questa tendenza per diversi tipi di comuni. Prima del 2005 la superficie insediativa aumentava in modo sproporzionato, ossia cresceva più rapidamente della popolazione. Di conseguenza, in Svizzera si è avuta una dispersione degli insediamenti sempre maggiore. Dal 2005 è avvenuta un'inversione di tendenza. Tra il 2005 e il 2015 la popolazione nei centri e nei comuni delle agglomerazioni è ad esempio cresciuta di 5,8 punti percentuali in più rispetto alla superficie edificata. Questa inversione di tendenza dalla dispersione alla densificazione degli insediamenti si può osservare in praticamente tutti i tipi di comuni.

Grafico 2

Negli ultimi anni, in quasi tutti i tipi di Comuni svizzeri si è osservataun’inversione di tendenza verso una maggiore densificazione

La seconda revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2) è in Parlamento

Nel 2019 in Parlamento sarà discussa la seconda revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2). La revisione propone diverse nuove regolamentazioni relative alla costruzione fuori delle zone edificabili. Il principio della distinzione fra zone edificabili e zone non edificabili non viene toccato. La revisione prevede sì un margine di manovra più ampio per i Cantoni. Vi è tuttavia la chiara intenzione di non aumentare il numero di edifici fuori delle zone edificabili. Utilizzazioni più estese al di fuori delle zone edificabili devono perciò essere compensate ad esempio con la demolizione di edifici esistenti. Appare più efficace puntare su questo progetto che permette il necessario sviluppo economico e residenziale mantenendo la distinzione fra zone edificabili e zone non edificabili piuttosto che precludere ogni sviluppo con l'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti.

Sviluppo sostenibile e sviluppo degli insediamenti centripeto sono ancorati già oggi nella Costituzione

Quale richiesta supplementare, l'iniziativa vuole promuovere forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte con vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili) come pure una densificazione degli insediamenti di elevata qualità. Per questo non è però necessario modificare la Costituzione. La promozione dello sviluppo sostenibile è già ancorata nell'articolo 2 e nell'articolo 73 della Costituzione federale. La legge sulla pianificazione del territorio sancisce, inoltre, uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e la densificazione verso l'interno in diversi obiettivi e principi. In questo contesto viene esplicitamente fissato che lo sviluppo degli insediamenti centripeto debba essere «di elevata qualità». La Confederazione dispone dunque già oggi degli strumenti necessari e in questo contesto non è richiesto un inutile articolo costituzionale supplementare.