Rivedere l’imposta preventiva per rafforzare il mercato dei capitali
L’imposta preventiva prelevata sulle obbligazioni svizzere è un problema importante per il mercato svizzero dei capitali. Le imprese non possono reperire capitali a condizioni concorrenziali. Di conse-guenza, le grandi società svizzere cercano finanziamenti all’estero. È il colmo per una delle principali piazze finanziarie mondiali. Il Consiglio federale intende rivedere il sistema allo scopo di rafforzare il mercato dei capitali. In un progetto posto in consultazione sino a fine marzo, esso propone di introdurre il principio dell’agente pagatore al posto di quello del debitore. Questo cambiamento permetterebbe di differenziare gli investitori, in particolare nel caso delle obbligazioni: gli investitori stranieri non tassati in Svizzera non sarebbero più tenuti a pagare l’imposta preventiva sugli interessi incassati. Attualmente, gli stranieri non investono nelle obbligazioni elvetiche. La ragione è semplice: essi devono sottoporsi ad una procedura gravosa per ottenere il rimborso parziale dell’imposta preventiva. Per questo gli ambienti economici propongono di circoscrivere l’applicazione dell’imposta preventiva, che tende a garantire l’incasso dell’imposta, ai contribuenti svizzeri sottoposti all’imposta sul reddito. Per i contribuenti tassati all’estero, la questione sarebbe regolata con lo scambio automatico di informazioni. Un simile adeguamento permetterebbe di migliorare le possibilità di finanziamento delle società svizzere. In effetti, le attività di finanziamento oggi condotte dall’estero sarebbero rimpatriate in Svizzera, ciò che rafforzerebbe il mercato svizzero dei capitali e aumenterebbe la base fiscale.
Un altro aspetto del progetto occupa una parte importante nella consultazione: la procedura di notifica.
Procedura di notifica: semplice e poco costosa
Il progetto propone che l’imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni non sia più percepita presso il creditore, ossia la società che emette l’obbligazione e paga gli interessi, bensì presso la banca (l’agente pagatore). Quest’ultima conosce il beneficiario e può fare la differenza tra i beneficiari stranieri (esonerati dall’imposta preventiva) e i beneficiari svizzeri. I contribuenti possono farsi rimborsare l’imposta preventiva quando compilano la dichiarazione fiscale, ma ciò richiede del tempo: il contribuente è penalizzato dal punto di vista delle liquidità e della remunerazione. Il Consiglio federale propone dunque di introdurre una procedura di notifica volontaria mediante la quale l’agente pagatore comunica l’ammontare degli interessi direttamente alle autorità fiscali una volta all’anno. Questo sistema è finanziariamente vantaggioso per i contribuenti. Per l’agente pagatore ciò è semplice e conveniente.
Procedure più complicate e costose
È più problematica la proposta del Consiglio federale, secondo la quale l’agente pagatore dovrebbe mettere in atto due nuove procedure: la procedura di notifica e quella di rimborso dell’imposta. L’adozione di una nuova procedura di rimborso dell’imposta sarebbe costosa sul piano amministrati-vo. E, dal momento che le banche percepiscono l’imposta al posto dello Stato, esse dovrebbero essere indennizzate. A ciò va aggiunto che una procedura generalizzata nell’ottica della riscossione dell’imposta presso l’agente pagatore comporterebbe rischi considerevoli per le banche in termini di trattamento e di responsabilità.
Semplificazione proposta dagli ambienti economici: semplificare la procedura di notifica automatica
Con l’ausilio dei settori interessati, economiesuisse ha cercato dei mezzi per semplificare la pro-cedura. La Federazione delle imprese svizzere auspica l’introduzione di una procedura di notifica automatica limitata alle obbligazioni e ai diritti di partecipazione stranieri. Questa proposta è più vantaggiosa sul piano materiale di quella del Consiglio federale:
La sua applicazione è semplice e poco costosa (una nuova procedura invece di due, rischi inferiori dal punto di vista della responsabilità, un indennizzo delle banche è superfluo).
Vengono comunicate unicamente le informazioni che i contribuenti devono fornire nell’ambito della dichiarazione fiscale annuale. Le autorità non hanno la possibilità di accedere ad informazioni supplementari.
Per quanto concerne gli interessi versati dalle banche e i dividendi svizzeri, il sistema attuale dell’imposta preventiva manterrà l’anonimato. Così, i contribuenti che possiedono un conto risparmio e le persone che detengono unicamente delle azioni svizzere non sono interessati.
La procedura di dichiarazione non è una novità nel sistema fiscale svizzero. Nove cantoni applicano già una procedura automatica di notifica del reddito in virtù della quale il datore di lavoro invia il certificato di salario direttamente alle autorità. Anche per quanto concerne le assicurazioni e le casse pensioni la dichiarazione automatica costituisce già la norma. Secon-do la statistica delle casse pensioni, un milione di rendite sono attualmente versate a titolo del secondo pilastro. Soltanto sporadicamente vi sono persone che si oppongono alla dichiarazione automatica. La stessa costatazione vale per le prestazioni dei pilastri 3a e 3b. La procedura di notifica è messa in atto con successo nel settore assicurativo, il numero di errori è minimo ed essa è molto ben accettata.
Risposta alla procedura di consultazione (in tedesco)